Contenzioso

Pc del dipendente controllabile per tutelare i beni aziendali

di Giuseppe Bulgarini d’Elci

Il controllo datoriale attraverso un’indagine retrospettiva di carattere informatico sull’utilizzo del computer in dotazione al dipendente, da cui si era riscontrato un utilizzo del bene aziendale per finalità extra lavorative, non si pone in violazione della normativa sui controlli a distanza di cui all’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori (legge n. 300/70).

Con la sentenza n. 13266/18, depositata ieri, la Cassazione rimarca che non si rientra nel campo di applicazione della norma statutaria se le verifiche effettuate tramite il tracciamento informatico sono dirette ad accertare comportamenti illeciti del dipendente che riverberino un effetto lesivo sul patrimonio aziendale e sull’immagine dell’impresa. Ne consegue, ad avviso della Corte, che i dati raccolti in un’indagine sull’utilizzo del computer da parte del dipendente possono essere validamente posti a fondamento di un licenziamento disciplinare.

Il caso sul quale è stata chiamata a pronunciarsi la Cassazione riguardava un lavoratore sorpreso dal direttore tecnico dell’impresa ad utilizzare il computer per finalità ludiche, convincendo la società ad effettuare un’indagine retrospettiva sulle attività che il dipendente aveva svolto nelle settimane precedenti avvalendosi del mezzo meccanico in dotazione.

Poiché i riscontri avevano consentito di appurare un ampio ricorso al computer per giocare, il dipendente era stato sottoposto ad un’azione disciplinare sfociata nel licenziamento. Il lavoratore aveva impugnato il recesso sul presupposto che i riscontri erano intervenuti in aperta violazione della disciplina che impone, laddove si utilizzino apparecchiature da cui possa derivare un controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, un previo accordo sindacale o, in difetto, l’autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro.

La Cassazione, aderendo alle conclusioni raggiunte dalla corte territoriale, esclude che la raccolta dei dati sia avvenuta disattendendo l’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, in quanto il monitoraggio non riguardava l’esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di lavoro, bensì la tutela di beni estranei al contratto di lavoro in sé.

La Corte osserva che il giudice è chiamato ad un bilanciamento tra l’esigenza datoriale di proteggere gli interessi e i beni aziendali e le irrinunziabili tutele della dignità e della riservatezza del lavoratore, comportando che l’uso degli strumenti di controllo intervenga sulla base di principi di ragionevolezza e proporzionalità, ulteriormente richiedendosi che il lavoratore sia stato previamente informato dal datore del possibile controllo delle sue comunicazioni. In questo quadro, se i dati personali dei dipendenti relativi alla navigazione in internet, così come alla posta elettronica o alle utenze telefoniche da essi chiamate, sono estratti con lo scopo di tutelare beni estranei al rapporto di lavoro, tra cui rientrano il patrimonio e l’immagine aziendali, non si ricade nelle limitazioni statutarie e i dati acquisiti possono essere legittimamente utilizzati in funzione disciplinare contro il lavoratore.

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