Contenzioso

Differenze retributive calcolate detraendo le somme effettivamente corrisposte

di Salvatore Servidio

Con la sentenza 25 maggio 2018, n. 13164, la Corte di cassazione è intervenuta su un caso in cui era controversa la modalità di calcolo delle differenze retributive rivendicate in giudizio.
Nello specifico, il giudice di primo grado aveva eseguito detto calcolo detraendo dalle somme lorde spettanti alla lavoratrice il netto delle somme dalla stessa percepite, condannando quindi la datrice a corrisponderle la somma liquidata a titolo di differenze retributive, tredicesima e quattordicesima mensilità, Tfr e permessi maturati durante il rapporto di lavoro intercorso inter partes.
In appello, il giudice del gravame riduceva l'importo dovuto, in luogo della maggiore somma di cui alla sentenza impugnata, osservando che il calcolo delle differenze retributive era stato eseguito irregolarmente, detraendo dalle somme lorde relative a quanto spettante per il rapporto part-time il netto delle somme percepite nel medesimo periodo, con una operazione su dati non omogenei.
Nel conseguente ricorso per Cassazione, la lavoratrice denuncia violazione degli articoli 2099, 2114 e 2115 del Codice civile, lamentando:
- che la Corte di merito, anziché confrontare le somme dovute alla lavoratrice e quanto effettivamente versato, ha ritenuto di dovere creare un dato virtuale che, così operando, il calcolo del «teoricamente percepito» non può che essere «necessariamente approssimativo», stravolgendo e negando quindi i principi giuslavoristici vigenti in materia;
- che l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali, mentre i problemi connessi con la detrazione di somme per i titoli suindicati riguardano il diverso e successivo momento dei pagamenti dei crediti medesimi.
Nessun dubbio per la Sezione lavoro ad accogliere il ricorso della ricorrente, affermando il principio che la lavoratrice ha diritto alle differenze retributive calcolate al lordo di ogni ritenuta, mentre il meccanismo di prelievo delle ritenute e l'incidenza di esse sulle parti del rapporto di lavoro opera solo al momento del pagamento del credito.
Nel cassare con rinvio la decisione del gravame, la Suprema Corte ha aderito al consolidato orientamento giurisprudenziale (v. tra le altre Cass. 18 aprile 2003, n. 6337; 7 luglio 2008, n. 18584; 13 settembre 2013, n. 21010; 4 giugno 2014, n. 12566; 14 settembre 2015, n. 18044) secondo cui «in sede di accertamento contabile delle differenze retributive spettanti ad un lavoratore, dalle somme lorde che spettano allo stesso devono essere detratte le somme corrisposte dal datore nel loro concreto ed effettivo importo, a nulla rilevando che il datore non abbia operato le ritenute previdenziali e fiscali prescritte».
Ciò in quanto i crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali, tenuto conto, quanto alle prime, che la trattenuta del datore di lavoro, della parte di contributi a carico del lavoratore è prevista dall'articolo 19 della legge 4 aprile 1952, n. 218 (sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti) in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza, ai sensi dell'articolo 23, comma primo, della medesima legge e che il datore di lavoro, che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, è da considerare (salvo prova liberatoria) debitore esclusivo dei contributi stessi (anche per la quota a carico del lavoratore). Mentre invece il meccanismo delle ritenute fiscali (argomenta ex articolo 23 del Dpr 29 settembre 1973, n. 600) inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento e alla liquidazione predetti non ha il potere d'interferire. Del resto, il lavoratore le vedrà assoggettate a tassazione, secondo il criterio cosiddetto di cassa e non di competenza (v. articolo 51, comma 1, Dpr 22 dicembre 1986, n. 917), soltanto una volta che le avrà percepite, facultato oltretutto a scegliere modalità di applicazione di aliquote più favorevoli in rapporto al carattere eccezionale della fonte di reddito nel caso concreto (Cass. 28 settembre 2011, n. 19790).
Più precisamente, la giurisprudenza di legittimità spiega che la differenza retributiva che il datore è tenuto a versare al dipendente deve essere calcolata:
– al lordo delle ritenute fiscali, in quanto queste ultime riguardano il rapporto tra lavoratore e Fisco (e non tra lavoratore e datore) e devono essere pagate dal lavoratore solo dopo che egli abbia percepito la retribuzione che gli spetta (articolo 23 del Dpr. n. 600/1973);
– al lordo delle ritenute previdenziali, in quanto il datore può procedere alle ritenute stesse a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo previdenziale. Quest'ultimo, infatti, è trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione corrisposta al lavoratore alla scadenza del periodo di paga cui il contributo stesso si riferisce (art. 19 legge n. 218/1952).
Riguardo alla dedotta disomogeneità tra i dati relativi agli importi dovuti e quelli relativi ai compensi corrisposti, il giudice di legittimità ha, peraltro, osservato che, nella fattispecie concreta, il datore di lavoro non aveva dedotto di aver operato le dovute trattenute contributive ed erariali; per tale ragione, le somme effettivamente corrisposte alla lavoratrice non potevano essere considerate «al netto di alcunché», rappresentando, quindi, l'importo lordo corrisposto.
In conclusione, la Cassazione ha affermato che la lavoratrice ha diritto alle differenze retributive calcolate al lordo di ogni ritenuta, così come stabilito dal primo giudicante, mentre il meccanismo di prelievo delle ritenute e l'incidenza di esse sulle parti del rapporto di lavoro opera solo al momento del pagamento del credito.

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