Contenzioso

Contributi pieni per chi lavora all’estero in Paesi convenzionati

di Antonello Orlando

Con la sentenza 13674/2018 la Suprema corte ha cassato una decisione della Corte d'appello di Torino che ha ritenuto corretto applicare le retribuzioni convenzionali (articolo 51, comma 8 bis del Tuir) come base su cui calcolare i contributi per alcuni lavoratori distaccati in Turchia tra il 2006 e il 2008.

In un contenzioso che vedeva opposti l'Inps e una società metalmeccanica, l'istituto di previdenza richiedeva più di 425.000 euro di contribuzione non versata dal datore di lavoro in quanto lo stesso aveva applicato le retribuzioni convenzionali per quantificare gli imponibili su cui calcolare i contributi dovuti.

La Corte d'appello di Torino, sulla base di alcune sentenze analoghe dello stesso foro, aveva respinto tali pretese, ritenendo legittima l'applicazione della norma di ambito fiscale, in quanto a seguito dell'apparizione del Dlgs 314/1997, le basi imponibili fiscali e contributive dovrebbero soggiacere al più generale principio dell'armonizzazione.

La Suprema corte, nel cassare la sentenza della Corte d'appello di Torino, ha ripreso la precedente pronuncia (sentenza 17646/2016) che aveva già trattato i medesimi argomenti, cassando un'analoga sentenza di secondo grado del foro torinese. Le ragioni della sentenza recentemente depositata hanno tuttavia fornito un quadro ancora più esaustivo delle motivazioni che hanno portato la Suprema corte a riconoscere all'Inps la richiesta di applicare ai lavoratori in Turchia (analogamente a quanto accaduto ai dipendenti inviati negli Usa, nel contesto della sentenza del 2016) gli effettivi salari corrisposti ai lavoratori inviati in un Paese che ha stipulato con l'Italia un accordo internazionale in materia di sicurezza sociale.

Infatti, se per i lavoratori inviati in altri stati comunitari, Svizzera o membri dello Spazio economico europeo l'applicazione della base imponibile effettiva è conseguenza delle regole interne all'Unione europea, l'articolo 1 del decreto legge 317/1987 consente l'applicazione delle retribuzioni convenzionali (salari stabiliti annualmente da un decreto del ministero del Lavoro) solo nel caso di invio in Paesi “con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale”, in modo da garantire una tutela previdenziale ‘minima' nel rispetto della richiamata sentenza della Corte costituzionale 369/1985. Le retribuzioni convenzionali, infatti, hanno un tetto oltre cui la contribuzione non è più dovuta, causando in molteplici casi una discrasia fra tenore retributivo e accantonamento contributivo.

Ma nel caso in cui l'Italia e lo Stato extraeuropeo (come nel caso della Turchia con cui sono state siglate intese in materia previdenziale prima nel 1990 e da ultimo nel maggio del 2012 con la successiva ratifica della legge 35/2015) abbiano firmato un accordo internazionale in tema di legislazione previdenziale applicabile in materia di calcolo dei contributi, il ricorso alle retribuzioni convenzionali non può essere consentito, provocando un'evasione contributiva nei confronti di Inps e un danno pensionistico al dipendente. La Corte d'appello di Torino, in entrambe le sentenze richiamate, aveva difeso tali posizioni sulla base del principio dell'armonizzazione delle basi imponibili (fiscali e contributive).

Tuttavia la legge 342/2000, che ha introdotto nell'articolo 51 del Tuir (dedicato ai redditi di lavoro dipendente) il comma 8-bis, non può essere considerata valida anche ai fini della quantificazione dei contributi, in quanto derogatoria rispetto ai normali criteri -comuni- di calcolo dell'imponibile fiscale e contributivo. Va inoltre ricordato che il danno arrecato al trattamento pensionistico del dipendente, a differenza delle differenze contributive richieste dall'Istituto, non è arginato dalla prescrizione contributiva quinquennale della legge 335/1995, ma degli ordinari termini decennali di cui gode la costituzione di rendita vitalizia azionabile dall'assicurato per ripristinare l'integrale trattamento pensionistico spettante (articolo 13 della legge 1338/1962).

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