Contenzioso

Il malore del dipendente è un evento prevedibile

di Luigi Caiazza

Una situazione contingente di malessere psicofisico del lavoratore costituisce evenienza prevedibile, cui corrisponde, di riflesso, l'obbligo dei titolari di posizioni di garanzia di predisporre misure di tutela specifiche adeguate. È questo uno dei principi affermati Corte di cassazione (quinta sezione penale) con la sentenza 24070/2018.

La pronuncia è conseguente al ricorso contro le sentenze di merito con le quali l'amministratore e il dirigente di una società sono stati condannati a seguito della morte di un operaio caduto dalla scala mentre era intento all'imbracatura di una virola.

Nelle sentenze di primo e secondo grado era emersa la responsabilità dei due imputati in quanto colposamente avevano omesso gli adempimenti necessari e prescritti dalla legge contro la caduta dall'alto. Né gli stessi giudici avevano ritenuto sussistente una “questione dirimente”, ove la caduta dall'alto dell'operaio fosse stata causata da malore o da una sua perdita di equilibrio per difetto di appoggio della scala, ricadendo la circostanza in un rischio-evenienza prevedibile per cui avrebbe dovuto essere oggetto di specifica ed adeguata misura di prevenzione.

Il debito di sicurezza, gravante sui titolari delle posizioni di garanzia individuata dall'articolo 299 del Dlgs 81/2008, con specifico riferimento all'esecuzione dei lavori in quota (ad altezza superiore a 2 metri rispetto al piano stabile), non può dirsi adempiuto, sotto il profilo tecnico, con la semplice messa a disposizione delle adeguate attrezzature né, sotto il profilo formativo, con la somministrazione di corsi di aggiornamento non specifici, lasciando agli stessi lavoratori la gestione di un rischio che invece avrebbe dovuto essere oggetto di preventiva e dedicata sperimentazione.

Più in generale, il datore di lavoro proprio in quanto titolare di tale posizione di garanzia in ordine all'incolumità fisica dei lavoratori, ha il dovere di accertarsi del rispetto dei presidi antinfortunistici, vigilando sulla sussistenza e persistenza delle condizioni di sicurezza ed esigendo dagli stessi lavoratori l'osservanza delle regole di cautela, per cui la sua responsabilità può essere esclusa, per causa sopravvenuta, solo in virtù di un comportamento del lavoratore avente i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità e, comunque, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle precise direttive organizzative ricevute, connotandosi come del tutto imprevedibile o inopinabile.

Nel caso in esame, tenuto conto della peculiarità del lavoro, che richiedeva l'uso di entrambe le mani e dell'assenza di una presa sicura, certamente scala a pioli era un mezzo inadeguato per il lavoro svolto dall'infortunato a cui si sarebbe dovuto preferire un sistema più adeguato come, per esempio, il trabatello o la piattaforma aerea.

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