Contenzioso

Alle Sezioni unite la questione della prescrizione delle prestazioni Inail

di Silvano Imbriaci

Il regime della prescrizione per il conseguimento delle prestazioni Inail è dettato dall'articolo 112 del Testo Unico n. 1124/1965, secondo cui «l'azione per conseguire le prestazioni di cui al presente titolo si prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell'infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale».

La lettura di questa norma deve essere accompagnata anche dalla disposizione precedente (articolo 111), che prevede un'ipotesi speciale di sospensione della prescrizione durante lo svolgimento della fase amministrativa di liquidazione delle indennità, da esaurirsi nel termine di centocinquanta giorni per il procedimento di prima liquidazione e nel termine di duecentodieci giorni nel caso del procedimento previsto dall'articolo 83 del Testo Unico (revisione della rendita). In mancanza di provvedimento entro quei termini, l'interessato non ha più ostacoli alla proposizione dell'azione giudiziaria. Sulla disciplina della prescrizione in ambito Inail, le Sezioni unite della Cassazione si sono pronunciate con sentenza 16 novembre 1999, n. 783, rilevando che il termine di prescrizione può essere interrotto anche con atti stragiudiziali e che l'efficacia sospensiva (di cui all'articolo 111 II comma) non esclude l'efficacia interruttiva, che permane comunque fino alla definizione del procedimento amministrativo di liquidazione.

La questione ora sottoposta all'esame della Corte di cassazione, sezione lavoro 8 giugno 2018, n. 15015 riguarda gli effetti della domanda di prestazione, collegati al regime interruttivo e alla durata dell'effetto sospensivo che da essa promana. La prescrizione non decorre solo per la durata di centocinquanta giorni, quale termine massimo di definizione del procedimento amministrativo (cfr. Cass. n. 211/2015; 14212/2013; n. 10776/2012; n. 17822/2011) o per tutta la durata effettiva del procedimento stesso (quindi anche maggiore: cfr. Cass. n. 15733/2013; n. 21539/2006)?

In realtà, per mettere bene a fuoco i nodi della questione, la sezione lavoro è costretta a chiarire i diversi piani su cui si muovono le regole indicate dagli articolo 111 e 112 del testo unico.

L'articolo 111, infatti, si occupa del procedimento amministrativo e della sospensione della prescrizione, consentendo all'interessato di proporre azione giudiziale anche in assenza di provvedimento definitivo di liquidazione, purché siano trascorsi i termini massimi del procedimento; l'articolo 112 individua invece il termine di prescrizione e disciplina il fenomeno dell'interruzione.

Anche la sentenza delle sezioni unite del 1999 deve essere letta sotto questa luce: in questa pronuncia non si dice, infatti, che l'effetto sospensivo di cui all'articolo 111 debba permanere fino alla fine del procedimento amministrativo, limitandosi le sezioni unite a ricordare che accanto all'effetto sospensivo la domanda all'Inail produce, secondo le regole generali, anche un effetto interruttivo che permane fino alla definizione del procedimento di liquidazione.

Peraltro, sostiene ancora la sentenza, posto che la domanda costituisce atto interruttivo, non vi è alcun fondamento normativo alla tesi che vorrebbe invocare un nuovo atto interruttivo al termine dei centocinquanta giorni: essa, infatti, ha valore di autonomo atto interruttivo della prescrizione che, non avendo effetto istantaneo, dura fino alla fine del procedimento amministrativo.

Le diverse linee interpretative che si fronteggiano, dunque, riguardano a ben vedere la negazione o l'affermazione di questo effetto interruttivo prolungato fino alla fine del procedimento, da assegnarsi alla originaria domanda amministrativa. La tesi della sospensione limitata al termine indicato dalla legge (cfr. ad es. Cass. n. 211/2015), in realtà nega che l'atto interruttivo costituito dalla domanda abbia efficacia fino alla fine del procedimento amministrativo, ma riconosce la possibilità di prolungare il termine prescrizionale attraverso una tempestiva nuova domanda/atto interruttivo.

Secondo la tesi opposta, invece, la domanda di prestazione all'Inail assume anche un effetto conservativo che permane fino alla fine del procedimento amministrativo, il quale può avvenire anche in tempi successivi rispetto ai termini massimi di definizione del procedimento stesso (indicati per consentire l'accesso alla tutela giudiziaria). Il discorso, insomma, deve essere riportato sul piano dell'effetto interruttivo della domanda; e sull'opzione tra le due tesi interpretative non può non pesare l'indicazione che le sezioni unite nel 1999 hanno suggerito, ossia evitare che siano negati all'infortunato o ai suoi familiari i mezzi adeguati alle esigenze di vita solo perché vi sia adesione ad una tesi più restrittiva sui termini di prescrizione applicabili in concreto.

I valori della Costituzione devono invece far propendere per una interpretazione più favorevole alle ragioni dell'interessato. Con questa raccomandazione la questione è stata rimessa dall'ordinanza n. 15015/2018 della sezione lavoro al primo presidente per l'eventuale decisione a sezioni unite, in ragione non solo del contrasto interpretativo di cui si è detto, ma anche dell'importanza della questione, riguardante l'applicazione di termini prescrizionali in danno o a favore dei diritti dei lavoratori e dei loro eredi.

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