Contenzioso

È sempre disciplinare il licenziamento del dirigente basato su valutazioni soggettive

di Giuseppe Bulgarini d’Elci

Ha contenuto ontologicamente disciplinare non solo il licenziamento intimato al dirigente per un inadempimento alle obbligazioni contrattuali o ad una condotta in senso lato colpevole, ma anche quello che sia stato intimato su un piano prettamente oggettivo, laddove alla base della modifica organizzativa vi siano valutazioni di natura soggettiva sulle capacità gestionali del medesimo dirigente.

La Cassazione è giunta a questa conclusione con la sentenza n. 17676, del 5 luglio 2018, in cui ha sostenuto che, ogniqualvolta le ragioni del licenziamento siano riconducibili a condotte suscettibili di incidere sul rapporto di fiducia, il recesso datoriale ricade nell’alveo di quello disciplinare. Ne consegue, ad avviso della Corte, l’ingiustificatezza del licenziamento per non essere state attivate le tutele previste dall’articolo 7 della legge n. 300/70 a salvaguardia del diritto di difesa, da riconoscere anche a favore del personale apicale aziendale rispetto alla contestazione di circostanze inadempienti sfociate in un provvedimento espulsivo.

Il caso analizzato era relativo al licenziamento del dirigente di un istituto bancario sul presupposto di criticità gestionali riscontrate nello svolgimento del ruolo manageriale assegnatogli e dell’impossibilità di individuare una diversa collocazione lavorativa adeguata. Per la società il licenziamento doveva inquadrarsi in un ambito squisitamente oggettivo, considerando che le valutazioni sulle capacità gestionali dimostrate dal manager nel disimpegno del ruolo a lui affidato erano state utilizzate sul piano organizzativo, senza voler svolgere nessuna censura nei suoi confronti. La Cassazione non accoglie questa ricostruzione e ritiene che debba escludersi la natura oggettiva del licenziamento se a fondamento dello stesso, anche solo indirettamente, si pongano elementi soggettivi idonei ad incrinare il vincolo fiduciario tra il datore e il suo management.

La Corte non lo dice espressamente, ma la conclusione che si ricava dalla motivazione della sentenza è nel senso che non sia sufficiente ricondurre il licenziamento di un dirigente nel contesto di una più efficiente organizzazione aziendale, se lo spunto è rinvenuto in un deficit gestionale riscontrato a carica del manager.

La circostanza che a base del motivo oggettivo di licenziamento vi sia, comunque, una valutazione critica rispetto alla capacità del dirigente di assolvere, secondo gli standard richiesti dall’impresa, alle responsabilità gestionali al medesimo affidate ha valore dirimente, rendendo il licenziamento ontologicamente disciplinare e, quindi, soggetto alle tutele dello Statuto dei lavoratori.

La sentenza n. 17676/18 della Corte di cassazione

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