Contenzioso

Licenziamenti, reintegra solo per manifesta insussistenza del fatto alla base del recesso

di Giulia Bifano e Uberto Percivalle

Anche nei casi di esubero dovuti a crisi, affinché il datore possa validamente licenziare un dipendente per giustificato motivo oggettivo, è sufficiente che dimostri l'effettivo ridimensionamento dell'assetto organizzativo attraverso la soppressione di una individuata posizione lavorativa, non essendo necessario che dimostri l'esistenza della crisi aziendale. Laddove, tuttavia, abbia posto la crisi a fondamento della riorganizzazione da cui il licenziamento è dipeso, la mancata prova in giudizio della situazione economica sfavorevole da parte del datore di lavoro comporta l'illegittimità del licenziamento. In ogni caso ciò non sarà sufficiente a far scattare la tutela reale a favore del lavoratore, salvo che le ragioni oggettive addotte dal lavoro siano manifestamente insussistenti.

Lo ha chiarito la Cassazione con la sentenza n. 16702/18, depositata lo scorso 25 giugno, pronunciandosi sul caso di un'azienda che, dopo avere soppresso la posizione di un proprio dipendente sulla base di una situazione economica negativa, non era stata in grado di dimostrare in giudizio l'esistenza dell'asserita crisi economica e, conseguentemente, si era vista condannata in sede di merito a reintegrare il lavoratore a causa della manifesta infondatezza del fatto posto alla base del licenziamento.

Investita della questione, la Corte di legittimità ha anzitutto ribadito che affinché il licenziamento per giustificato motivo oggettivo sia legittimo non è necessario che l'andamento economico del datore di lavoro sia negativo, in quanto è sufficiente che il mutamento dell'assetto organizzativo aziendale da cui dipende la soppressione della posizione lavorativa sia direttamente connesso a ragioni di natura produttiva e organizzativa, tra cui l'obiettivo di raggiungere una maggiore efficienza o redditività dell'azienda. La Corte ha però sottolineato come, laddove il licenziamento venga fondato sull'esigenza di fare fronte a situazioni economiche sfavorevoli o a spese notevoli di carattere straordinario ed in sede di giudizio si accerti l'inesistenza di tali circostanze, il recesso debba risultare ingiustificato.

In un simile caso, tuttavia, l'individuazione del tipo di tutela che il giudice dovrà accordare al lavoratore, non può prescindere da un'indagine puntuale circa tutti gli elementi di legittimità del recesso datoriale.

Infatti, se è sufficiente che il recesso risulti ingiustificato perché il datore di lavoro venga condannato a corrispondere un'indennità risarcitoria a favore del dipendente, è invece necessario che il giudice accerti la manifesta insussistenza del fatto posto alla base del recesso affinché la reintegra del lavoratore possa essere validamente disposta. La mancata prova delle ragioni addotte per il licenziamento non costituisce di per sé manifesta infondatezza del provvedimento.

A tale proposito, tuttavia, è necessario che l'organo giudicante accerti “una chiara, evidente e facilmente verificabile” assenza di tutti i presupposti di legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, e che dunque l'indagine in sede di giudizio riguardi “sia le ragioni inerenti all'attività produttiva, l'organizzazione del lavoro e il regolare funzionamento di essa, sia l'impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore”.

Nel caso deciso, la Cassazione ha pertanto sottolineato come la sola inesistenza della crisi economica addotta a fondamento del licenziamento per giustificato motivo oggettivo non potesse essere elemento da solo sufficiente ai fini dell'applicazione della tutela reale, accogliendo di conseguenza i motivi di ricorso dell'azienda, circa l'erroneo accertamento della manifesta insussistenza del fatto posto alla base del licenziamento. Non ritenendo che la sentenza impugnata avesse dato conto di un'adeguata indagine al riguardo, la Cassazione ha rinviato ad altro giudice l'accertamento sul regime sanzionatorio applicabile.

La sentenza n. 16702/18 della Corte di cassazione

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