Contenzioso

Legittimi i coefficienti di neutralizzazione

di Fabio Venanzi

L’introduzione dei coefficienti di neutralizzazione sulle quote retributive delle pensioni erogate dalla Cassa di previdenza dei ragionieri è legittima. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza 20877/2018.

Un ragioniere aveva chiesto che la pensione di anzianità fosse liquidata tenendo conto della normativa regolamentare vigente prima dell’adozione delle delibere del 2002 e 2003 che avevano rivisto i coefficienti di calcolo della pensione. La Cassazione ha confermato i primi due gradi di giudizio, ritenendo pienamente legittimo, e in aderenza all’autonomia riconosciuta dalla normativa alle Casse previdenziali dei libero professionisti (privatizzate con il Dlgs 509/1994), l’intervento finalizzato ad assicurare il mantenimento dei equilibri finanziari. La stessa Corte afferma che la questione sui coefficienti di neutralizzazione non ha formato oggetto di approfondita analisi in precedenti sentenze.

Sulla base della riforma Dini del 1995, le Casse potevano far proprio l’adozione del sistema contributivo (principio del pro rata), tenendo conto delle anzianità già maturate rispetto all’introduzione delle modifiche e dei criteri di gradualità e di equità tra le generazioni. A causa di pronunce giurisprudenziali contrastanti, diversi interventi normativi successivi sono stati adottati, al fine di rendere legittimi ed efficaci gli atti e le delibere adottate dalle Casse, purché finalizzati ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine.

Tuttavia la questione di maggior interesse riguarda la possibilità che la pensione di anzianità venisse cumulata con lo svolgimento di altre attività, ivi compresa la prosecuzione di quella propria del ragioniere iscritto al proprio ente privatizzato.

La Corte costituzionale (sentenza 437/2002) aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale della disciplina della Cassa ragionieri nella parte in cui prevedeva l’incompatibilità della corresponsione della pensione di anzianità con l’iscrizione ad albi professionali o elenchi di lavoratori autonomi diversi dall’albo dei ragionieri e periti commerciali.

Secondo la Cassazione, quindi, qualora si dia facoltà, pur nel godimento di un trattamento pensionistico di anzianità, di proseguire le attività lavorative, il numero di coloro che accederanno alla pensione risulterà presumibilmente incrementato. Pertanto risultano inevitabili coerenti manovre di compensazione, stante la necessità delle Casse privatizzate di assicurare l’equilibrio di bilancio relativamente a un arco temporale non inferiore a trenta anni. Pertanto i coefficienti di abbattimento (o di neutralizzazione, adottati con delibera del 2003) si prefiggono come obiettivo quello di disincentivare il pensionamento anticipato, nell’ambito dell’autonomia riconosciuta a detti enti.

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