Contenzioso

Niente indennità di fine rapporto per l'agente che fa solo propaganda

di Barbara Grasselli


Niente indennità prevista per la cessazione del rapporto di lavoro se l'agente svolge solo attività di propaganda. Con l'ordinanza 20707/2018 la Corte di cassazione si è pronunciata in un interessante caso relativo all'indennità di cessazione del rapporto di agenzia. Nella fattispecie portata all'attenzione dei Giudici di legittimità l'attività dell'agente aveva a oggetto la promozione della vendita dei prodotti del preponente a strutture pubbliche sanitarie, nell'ambito di contratti di durata.

Ricordiamo che il diritto all'indennità di fine rapporto (articolo 1751 del codice civile) è riconosciuto all'agente meritevole, ovvero a condizione che:
- l'agente abbia procurato nuovi clienti o abbia sviluppato sensibilmente gli affari del preponente;
- il preponente continui a ricevere sostanziali vantaggi dagli affari con tali clienti dopo la cessazione del rapporto di agenzia;
- il pagamento dell'indennità sia equo, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, in particolare delle provvigioni che l'agente perde.

Da quanto sembra evincersi dalle motivazioni dell'ordinanza, nella fattispecie l'agente riteneva che la condizione della persistenza dei vantaggi a favore del preponente dopo la cessazione del rapporto di agenzia fosse dimostrata dall'aggiudicazione dei contratti di appalto con gli enti sanitari - a prescindere dalle effettive forniture dei prodotti derivanti da tali aggiudicazioni – da ricondurre causalmente alla asserita attività di promozione svolta dall'agente.

Senonché la Corte di cassazione non è dello stesso avviso, attesa «l'impossibilità…di ipotizzare un convincimento ad ordinare il prodotto rispetto ad aggiudicazioni di appalti sorrette, presso le strutture pubbliche…da procedure amministrative di evidenza pubblica».
Nello specifico i giudici di legittimità fondano il proprio convincimento sul presupposto che, dalla consistenza delle vendite realizzate nell'ambito dei contratti di appalto con strutture pubbliche, non necessariamente deriva a favore del preponente «un beneficio per gli affari futuri destinato a protrarsi nel tempo», e ciò in quanto la conclusione di tale tipologia di contratti è «condizionata, in futuro come già in passato, da procedure in sé insensibili alla promozione di vendita».

In altre parole, non potendo essere l'aggiudicazione riconducibile all'attività di promozione da parte dell'agente, atteso il vincolo delle procedure a evidenza pubblica, è giocoforza ritenere che alla conclusione del contratto l'agente non vi abbia partecipato, limitandosi a svolgere attività di mera propaganda del prodotto.

Il ragionamento della Corte di cassazione è del tutto condivisibile atteso il fatto che, a mente dell'articolo 1742 del codice civile, l'attività dell'agente non si esaurisce nell'illustrare i pregi e le caratteristiche del prodotto – ovvero nell'attività di propaganda – ma comporta anche un'opera di convincimento e quindi una partecipazione attiva dell'agente alla conclusione del contratto, circostanza che, infatti, giustifica il suo diritto alla provvigione (Cassazione, 8 luglio 2008, numero 18686).

Sì che non è possibile ritenere che gli eventuali “vantaggi” che il preponente possa trarre dall'essersi aggiudicato un appalto siano riconducibili all'attività dell'agente, essendo del tutto insussistente ogni e qualsivoglia opera di convincimento verso il cliente a concludere il contratto: il che determina che l'agente non merita di vedersi riconosciuta l'indennità prevista dall'articolo 1751 del codice civile.

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