Contenzioso

La nomina di coordinatore per la sicurezza è valida anche se è dipendente dell’impresa esecutrice

di Mario Gallo

Con la sentenza del 29 agosto 2018, n. 39102, la Corte di cassazione, sez. IV pen., ha espresso un interessante orientamento circa la validità della nomina di coordinatore per l'esecuzione dei lavori edili conferita a un dipendente dell'impresa esecutrice, fornendo così un indirizzo interpretativo sulla portata dell'articolo 89, comma 1, lett. f), del Testo Unico della sicurezza n.81/2008, che appare invero destinato a suscitare un nuovo dibattito.

Com'è noto, la figura del coordinatore occupa una posizione centrale nella strategia di prevenzione dei rischi di natura interferenziale che si registrano negli appalti di lavori edili, tant'è vero che l'articolo 92 gli attribuisce una delicata funzione di alta vigilanza, con molteplici compiti di controllo e di natura impeditiva.

Professionalità e autonomia del coordinatore
Proprio per tale ragione il Dlgs n.81/2008 da un lato stabilisce una serie di requisiti tecnico – professionali che coloro che intendono ricoprire tali ruoli devono possedere, mentre dall'altro fissa anche una serie di ipotesi d'incompatibilità per il coordinatore per l'esecuzione finalizzate a garantirne una piena autonomia nello svolgimento delle funzioni attribuite a esso.
Si consideri, infatti, che come sottolineato dai giudici di merito nel caso de quo – relativo al decesso di un passante travolto da un mezzo pesante in movimento all'interno di un cantiere – il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è naturalmente titolare di una posizione di garanzia che si affianca a quella degli altri soggetti destinatari della normativa antinfortunistica, in quanto gli spettano delicati compiti di vigilanza tra cui la verifica del rispetto di tale disciplina da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi.

Validità della nomina di coordinatore conferita al dipendente dell’impresa esecutrice
Per il corretto svolgimento di tali compiti l'articolo 89, comma 1, lett. f), del Dlgs n.81/2008 stabilisce quindi che il coordinatore per l'esecuzione è il «soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rspp) da lui designato. Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice».
Secondo la Cassazione la violazione di tali requisiti richiesti per l'assunzione della qualifica non determina l'esclusione della posizione di garanzia allorquando sia stato formalmente acquisito tale incarico, come nel caso de quo.
Inoltre, la sanzione dell'inefficacia della nomina dedotta dalla difesa non è prevista nella normativa di riferimento; ne deriva, quindi, che nel caso di specie l'imputato aveva un preciso obbligo di vigilanza che doveva essere esercitato sull'area di cantiere in cui erano in corso di svolgimento le attività lavorative, verificando l'osservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza che aveva egli stesso firmato per quel cantiere.
In definitiva, quindi, secondo i giudici di legittimità la nomina è da considerarsi comunque valida qualora l'incarico di coordinatore per l'esecuzione sia attribuito a un soggetto che è il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il Rspp da lui designato.
In tali ipotesi, pertanto, pur se sussiste un vizio derivante dall'incompatibilità – salvo il caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice – secondo i giudici la nomina è ancora efficace.
Invero, tale indirizzo interpretativo non mancherà di alimentare un nuovo filone dottrinale con posizioni probabilmente non concordi, ma è indubbio che un'interpretazione di segno contrario aprirebbe un pericoloso varco che, per altro, la norma in questione non contempla.

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