Contenzioso

Gestione commercianti per l’amministrazione di condominio in forma societaria

di Silvano Imbriaci

L'attività di amministratore di condominio, da un punto di vista contributivo e previdenziale, quando sia svolta in forma societaria, impone l'iscrizione alla gestione commercianti dell'amministratore e socio che la eserciti.

E' questo il principio espresso nell'ordinanza della Corte di cassazione, sezione lavoro, 7 settembre 2018, numero 21900, decidendo in merito a una controversia sorta in opposizione alla richiesta dell'Inps di pagamento della contribuzione previdenziale obbligatoria a carico di un amministratore e socio di una società in nome collettivo che svolgeva attività di amministrazione di condomini. L'amministratore aveva infatti contestato tale obbligo, non tanto per le modalità con cui la stessa era svolta (individuale o a mezzo di società), ma proprio per la natura peculiare di questo tipo di “professione” ritenuta non a carattere commerciale, ma di rilievo e natura squisitamente professionale.

Secondo la sezione lavoro, tuttavia la norma che disciplina l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti dei lavoratori autonomi (articolo 1 della legge del 27 novembre 1960, numero 1397, come sostituito dall'articolo 29 della legge 160/1975 e, da ultimo, dall'articolo 1, comma 203, della legge 662/1996) è sufficientemente chiara nello stabilire che tale obbligo sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
- a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
- b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione (...);
- c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
- d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli.

La prova della natura commerciale dell'attività è raggiunta, secondo la Corte, in tutti i casi in cui l'amministratore non si limiti allo svolgimento di un'opera di carattere professionale e/o intellettuale, ma svolga l'attività in forma imprenditoriale, e specialmente attraverso la società collettiva di cui l'amministratore risulti socio (previo accertamento dell'assunzione degli incarichi attraverso la società, dell'emissione di fatture, del raggiungimento dello scopo sociale attraverso il distinto soggetto giuridico costituito dalla società commerciale). A nulla rileva il fatto che la società abbia dimensioni ridotte, o che abbia carattere familiare, mentre costituisce un dato significativo la mancata iscrizione dell'amministrazione, per detta attività, alla gestione separata dell'Inps. Naturalmente, una volta accertata la natura commerciale dell'attività, sarà onere dell'Inps provarne l'abitualità e la prevalenza nello svolgimento, avuto riferimento alla rilevanza dell'apporto personale del soggetto e allo svolgimento eventuale di altre attività lavorative o concorrenti.

La caratteristica peculiare dell'attività di amministratore, secondo gli enti previdenziali, tuttavia prescinde anche dalla modalità di svolgimento in forma societaria o individuale, in quanto, per effetto dell'articolo 1, comma 202, legge 662/1996, l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, oltre che per coloro che svolgono una delle attività indicate nell'articolo 49, comma 1, lettera d) della legge 88/1989 (pur in mancanza dell'esercizio di un'impresa), deve ritenersi operante anche per alcuni lavoratori autonomi appartenenti al settore del terziario che esercitino la loro attività al di fuori di una struttura imprenditoriale/societaria, con l'espressa esclusione normativamente prevista di professionisti e artisti, che sono tenuti a iscriversi alla gestione separata Inps , laddove non obbligati all'iscrizione a un determinato albo professionale (si veda sulla questione specifica dell'amministratore di società, tribunale Teramo, sezione lavoro, 15 ottobre 2013 numero 651).

Ciò che rileva è la dimensione imprenditoriale dell'attività (inquadrabile come intermediazione di servizi), che sia tale cioè da superare l'ambito strettamente professionale – solitamente individuale - di esercizio, nella scelta tra iscrizione alla gestione separata (in assenza di cassa professionale) o alla gestione commercianti. In altre parole, non è detto che l'amministratore di condominio che svolga la sua attività in forma individuale non possa comunque essere soggetto all'iscrizione alla gestione commercianti, quando i servizi siano resi in forma di impresa e travalichino l'ambito strettamente professionale dell'attività (quando ad esempio sia presente un'attività di impresa organizzata).

Vero è che nel caso di attività svolta in forma societaria il requisito dell'organizzazione dei mezzi è di più facile riscontro, rispetto alle ipotesi di attività svolta in forma individuale, ed è per questo che in presenza di una società di questo tipo, concordemente a quanto affermato dalla Cassazione, sembra difficile evitare l'inquadramento nel terziario e la conseguente iscrizione nella gestione commercianti dell'Inps del suo socio e amministratore.

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