Contenzioso

Alle parti si apre una chance per integrare i documenti

di Aldo Bottini

Il solo preannuncio (con un comunicato stampa) della decisione di incostituzionalità del criterio di determinazione dell’indennizzo in caso di licenziamento ingiustificato sta già provocando un non trascurabile subbuglio nelle aziende, negli studi legali e nei tribunali.

I licenziamenti futuri

Partiamo dalle aziende e dai responsabili del personale. Chi si trova oggi nella condizione di dover intimare un licenziamento di una lavoratore assunto dopo il 7 marzo 2015 (al quale si applicano dunque le tutele crescenti) deve ovviamente porsi il problema della stima dei rischi di una eventuale impugnazione, anche ai fini bilancistici. Fino a ieri, al netto di eventuali rischi derivanti da profili discriminatori o di insussistenza del fatto, si trattava di un’operazione semplice: bastava moltiplicare due mensilità per ogni anno di anzianità, con il (nuovo) minimo di sei.

Oggi, soprattutto nell’incertezza sui criteri che potranno essere adottati per determinare l’ammontare dell’indennizzo, non si può non considerare che il rischio può arrivare a 36 mensilità anche per un lavoratore assunto da poco. Un incremento del 500 per cento.

I licenziamenti già intimati

Per i licenziamenti già intimati, l’impatto più significativo del comunicato della Corte si sta producendo sulle trattative in corso per la composizione delle controversie.

Fino a ieri un’offerta conciliativa che si avvicinasse alle sei mensilità difficilmente poteva essere rifiutata, tranne nei pochi casi in cui fosse concretamente prospettabile un questione di discriminazione o di manifesta insussistenza del fatto contestato nei licenziamenti disciplinari, ovvero in cui il lavoratore potesse vantare un’anzianità (convenzionale) superiore ai tre anni.

Oggi lo scenario cambia radicalmente, e la prospettiva di poter ottenere un risarcimento molto più elevato sta facendo saltare accordi conciliativi alla vigilia della loro sottoscrizione. Per non dire della totale perdita di appetibilità per i lavoratori licenziati da aziende con più di 15 dipendenti, della conciliazione “al netto” prevista dall’articolo 6 del Dlgs 23/2015, nonostante l’adeguamento operato dal decreto 87/2018 (si veda Il Sole 24 Ore del 28 settembre).

L’impatto sulle cause in corso

Anche le cause in corso sono impattate dalla decisione della Corte. È molto probabile che, in attesa delle motivazioni (che si suppone possano indicare criteri per la determinazione dell’indennizzo), le cause subiscano dei rinvii.

Se la Corte darà indicazioni sui criteri, è possibile che prenda in considerazione quelli previsti, per i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015, tanto dall’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori nella versione modificata dalla legge Fornero (per i datori di lavoro con più di 15 dipendenti), quanto dall’articolo 8 della legge 604/1966 (per le aziende di dimensioni inferiori): anzianità di servizio, numero di dipendenti, dimensioni aziendali, comportamento e condizione delle parti. Ma sia che lo faccia, sia che lasci completa discrezionalità al giudice, il lavoratore dovrà fornire elementi fattuali utili alla quantificazione del risarcimento in misura superiore al minimo, con possibilità per il datore di lavoro resistente di contestarli o di sminuirne la rilevanza. In futuro sicuramente sarà così. Ma nelle cause in corso non è detto che tali elementi siano stati forniti, essendo sinora la domanda di indennizzo predeterminata nel suo ammontare. E il sistema di decadenze del processo del lavoro impedisce la deduzione di nuove circostanze e prove. Un problema con il quale avvocati e giudici si dovranno confrontare.

Senza contare che anche le domande svolte in giudizio potrebbero rivelarsi inadeguate alla nuova situazione: chi ha chiesto la condanna all’indennizzo nell’ammontare fisso previsto sino ad ora, dovrà chiedere al giudice di poter modificare le domande e le conclusioni, una facoltà che la legge prevede qualora ricorrano gravi motivi (articolo 420 del Codice di procedura civile), incontrando verosimilmente l’opposizione della controparte, che quantomeno chiederà di poter fare altrettanto. Insomma, al di là dei rinvii delle cause nell’immediato, gli avvocati dovranno attrezzarsi a gestire la nuova situazione.

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