Contenzioso

Indici sintomatici per individuare la natura retributiva dell’indennità per lavoro all’estero

di Valeria Zeppilli

Ai fini del calcolo del Tfr, per verificare se un trattamento corrisposto al lavoratore per lo svolgimento di lavoro all'estero abbia o meno natura retributiva, in mancanza di una deroga espressa da parte della contrattazione collettiva ai sensi del secondo comma dell'articolo 2120 del codice civile, occorre fare riferimento a indici sintomatici che permettano di valutarne la natura in via induttiva, considerando anche gli elementi che eventualmente dovessero emergere dal contratto individuale di lavoro.

Di conseguenza, secondo la Corte di cassazione (sezione lavoro, 5 ottobre 2018, numero 24594), per individuare i caratteri propri della retribuzione occorre considerare:
• la continuità, la periodicità e l'obbligatorietà della somma corrisposta al lavoratore o del beneficio che gli è riconosciuto;
• l'assenza di giustificativi di spesa che il lavoratore è chiamato a produrre;
• la natura dell'emolumento, compensativa del disagio o della penosità della prestazione resa dal lavoratore;
• il rapporto di necessaria funzionalità della stessa con la prestazione lavorativa;
• la funzione di salvaguardia del livello retributivo e di adeguamento ai maggiori oneri che derivano dal nuovo ambiente lavorativo.

Un ulteriore indice sintomatico della natura retributiva dell'emolumento è poi rappresentato dal prelievo contributivo, che tuttavia, se manca, non depone in assoluto nel senso dell'esclusione di tale natura a vantaggio di una connotazione quale esborso dell'indennità riconosciuta. Per i giudici della Suprema corte, infatti, la natura non retributiva dell'emolumento trova un suo sostegno nella finalità dello stesso di tenere indenne il lavoratore dalle spese che ha sostenuto nell'interesse dell'imprenditore solo in ragione del suo trasferimento e che, quindi, non attengono all'adempimento degli obblighi cui egli è contrattualmente tenuto in ragione della specifica prestazione lavorativa che è chiamato a svolgere.

Si tratta, in altre parole, di una somma che non è connotata da continuità e determinatezza o determinabilità, è connessa a una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa derivante dall'insorgere di esigenze straordinarie ed è fondata su una causa autonoma rispetto a quella della retribuzione.

In ogni caso, e come accennato, nella valutazione della natura dell'emolumento occorre più in generale considerare anche quanto le parti abbiano eventualmente convenuto in sede di definizione del trattamento economico, facendo leva sul dato letterale del contratto e riguardandolo alla stregua dell'ulteriore criterio ermeneutico dell'interpretazione funzionale. In tal modo, infatti, si attribuisce correttamente rilievo alla causa concreta del contratto, allo scopo che le parti hanno perseguito nel concluderlo e all'interpretazione secondo buona fede, che "si specifica nel significato di lealtà e si concreta nel non suscitare falsi affidamenti e nel non contestare ragionevoli affidamenti ingenerati nella controparte".

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©