Contenzioso

Contributi Enasarco non totalizzabili

di Antonello Orlando

La sentenza n. 23349/2018 della Corte di Cassazione, sez. Civile, dello scorso 27 settembre riprende l'annoso dibattito sulla possibilità di utilizzare la contribuzione versata dagli Agenti di Commercio attraverso l'istituto della totalizzazione contributiva (disciplinata dal D.Lgs. 42/2006). I ricorrenti della sentenza in esame (Inps ed Enasarco) avevano respinto la domanda di totalizzazione in quanto l'agente, che aveva compiuto l'età pensionabile di 65 anni prevista dalla totalizzazione, nonché i relativi adeguamenti a speranza di vita e finestre di differimento, per arrivare ai 20 anni di contributi richiesti, richiedeva la considerazione non solo della contribuzione presso il Fondo Dipendenti di Inps e la Gestione Artigiani e Commercianti, ma anche quella accantonata presso la Fondazione Enasarco dal 1973 al 1983. Se il primo grado di giudizio aveva visto come soccombenti le pretese dell'agente, la corte d'Appello di Roma aveva invece accolto il ricorso teso alla liquidazione della pensione in totalizzazione con valorizzazione del periodo accantonato unicamente presso Enasarco. La norma sulla totalizzazione (art. 1 c. 1 D.Lgs. 42/2006) ammette di considerare tutti i contributi accantonati presso l'assicurazione obbligatoria INPS per dipendenti (AGO), le forme sostitutive, esclusive ed esonerative della stessa (Ex Indpap, Enpals, Gestione Separata etc.) nonché le altre forme pensionistiche obbligatorie afferenti gli enti mappati dai D.Lgs. 509/1994 e 103/1996, vale a dire le casse privatizzate per iscritti ad albo. Se in una fase iniziale, l'Enasarco era stato introdotto nel nostro ordinamento quale assicurazione sociale obbligatoria degli agenti di commercio sulla base del DM del 10 settembre del 1962, per effetto della legge 613/1966, infatti, l'Enasarco ha assunto qualifica di ente di previdenza integrativa e non obbligatoria, vista la contemporanea istituzione della Gestione dei lavoratori autonomi INPS (Artigiani e Commercianti). Ciò che ha originato la lite, con il rovesciamento dell'esito in appello a sua volta cassato dalla Suprema corte, è il rimando operato prima dalla L. 388/2000 (art. 71) e successivamente dall'art. 1 del D.Lgs. 42/2006. Infatti, la norma relativa alla totalizzazione include le forme di previdenza obbligatoria degli enti ex D.Lgs. 509/1994; l'allegato A della norma in questione allega fra i vari enti anche l'Enasarco. Con successiva delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 novembre 1996, l'Enasarco si è in seguito qualificata giuridicamente come Fondazione e quindi persona giuridica di diritto privato. Sulla base di tale ricostruzione normativa, la Suprema corte ha ribadito che la totalizzazione non può considerare i contributi Enasarco all'interno delle contribuzioni valorizzabili per erogare un trattamento pensionistico con impossibilità di concedere il trattamento di vecchiaia nel caso di specie. Va poi confermato che il medesimo quadro è perfettamente replicabile nei confronti del più recente istituto del cumulo contributivo (art. 1 c. 239 della L. 228/2012 come riformato dalla legge di bilancio del 2017), che rimanda sempre al D.Lgs. 509/1994, escludendo conseguentemente l'Enasarco dalle gestioni cumulabili insieme a quelle di Inps o delle casse per liberi professionisti.

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