Contenzioso

Esistenza del danno non patrimoniale sempre da provare

di Luigi Caiazza

Nei casi di infortuni sul lavoro, mentre il danno biologico è inerente alla salute della persona, oggettivamente riscontrabile, quello morale è più strettamente inerente alla sfera psichica o di animo.

Lo ha chiarito la Cassazione con l’ordinanza n. 26996/18, depositata ieri, in cui ha deciso sul ricorso di un lavoratore che, a seguito di un infortunio sul lavoro, si era visto risarcire il solo danno morale e non anche quello differenziale (quale ulteriore pregiudizio non coperto dalla liquidazione Inail) , in relazione al quale non aveva mai dedotto alcunché.

L’ordinanza, nel respingere il ricorso, ha ribadito che il danno non patrimoniale, pure nel caso di lesioni di diritti inviolabili, non può mai ritenersi in re ipsa, ma va allegato e provato da chi lo invoca anche con presunzioni semplici.

Sempre in tema di danno non patrimoniale appare interessante la casistica che ne fa la Cassazione, la quale, dopo aver affermato che esso è risarcibile solo nei casi «previsti dalla legge», secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’articolo 2059 del Codice civile, ne esplicita tre ipotesi. La prima è quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato: in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall’ordinamento.

La seconda è quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato: in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma che attribuisce il diritto al risarcimento.

La terza si ha quando il fatto illecito abbia violato in modo grave i diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale: in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi che, a differenza delle precedenti due ipotesi, non sono individuati ex ante dalla legge, ma dovranno essere selezionati dal giudice caso per caso.

L'ordinanza n. 26996/18 della Corte di cassazione

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