Contenzioso

Contratti a termine, trasformazioni volontarie senza tutele crescenti

di Giampiero Falasca

Sono esclusi dall’ambito di applicazione delle “tutele crescenti” (Dlgs 23/2015) i rapporti nati a termine prima del 7 marzo 2015 e trasformati su base volontaria a tempo indeterminato in un momento successivo a tale data.

Questa la conclusione cui giunge una recente decisione del Tribunale di Roma (ordinanza 75870/2018), che non mancherà di far discutere.

La vicenda ruota intorno a un licenziamento disciplinare intimato nei confronti di un lavoratore assunto a tempo determinato il 20 ottobre 2014, il cui rapporto era stato trasformato a tempo indeterminato dopo l’entrata in vigore del Dlgs 23/2015 (e precisamente il 21 aprile 2015).

Il datore di lavoro ha invocato l’applicazione del regime sanzionatorio delle tutele crescenti, facendo leva in particolare sull’articolo 1, comma 2, del Dlgs 23/2015. La norma stabilisce che rientrano nel campo di applicazione delle tutele crescenti i contratti che, pur essendo sorti a tempo determinato prima della riforma, siano stati oggetto di “conversione” a tempo indeterminato dopo la sua entrata in vigore.

Secondo l’ordinanza del Tribunale di Roma non possono essere incluse nel concetto di “conversione” tutte le ipotesi in cui il contratto a tempo determinato venga trasformato a tempo indeterminato, in quanto con tale lettura si finirebbe per includere nel campo di applicazione delle tutele crescenti anche rapporti nati prima dell’entrata in vigore della riforma, violando i criteri contenuti nella legge delega.

La norma, secondo l’ordinanza, includerebbe solo due fattispecie specifiche: le nuove assunzioni a tempo indeterminato (intese come rapporti a tempo indeterminato sorti dal 7 marzo 2015) e le “conversioni” di contratti a termine nati prima del 7 marzo che diventano a tempo indeterminato dopo tale data in maniera forzata, in quanto affette da nullità. Sarebbero invece escluse dall’ambito di applicazione delle nuove regole le “trasformazioni” volontarie a tempo indeterminato dei contratti nati a termine in data antecedente al 7 marzo.

L’ordinanza su questo punto non sembra molto chiara, in quanto la distinzione tra “conversione” e “trasformazione” dovrebbe fondarsi (come sostenuto in passato anche da autorevole dottrina) sulla natura coatta della prima e volontaria della seconda, ma poi si fa riferimento anche a casi di conversione “stragiudiziale”.

Le conseguenze di tale lettura sono molto rilevanti, se si considera che dopo l’entrata in vigore del Dlgs 23/2015 migliaia di contratti a termine sono stati trasformati a tempo indeterminato, tanto per fruire degli sgravi contributivi allora vigenti quanto per applicare il regime sanzionatorio delle tutele crescenti.

Tutti questi contratti potrebbero rientrare, contro ogni previsione, nel regime precedente, se fosse confermata tale interpretazione; è tuttavia prematuro giungere a tale conclusione, essendo prevedibile che sulla questione si formeranno letture diverse.

L'ordinanza n. 42387/2017 del Tribunale di Roma

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