Contenzioso

Deve essere motivata la chiusura in più tempi

di Carlo Marinelli e Uberto Percivalle


In caso di licenziamento per fine attività, con alcuni dipendenti che rimangono in servizio più di altri al fine di ultimare le operazioni di chiusura o liquidazione, la comunicazione prevista dall'articolo 4, comma 9, della legge 223/1991 è anche finalizzata a rendere noti i motivi della scelta dei lavoratori, specificando le modalità attuative dei criteri di selezione.
Con la sentenza 28034/2018, la Corte di cassazione torna sul tema dei criteri di scelta in caso di licenziamento collettivo per cessazione di attività. In due precedenti ordinanze (16041/2018 e 16144/2018) i giudici hanno chiarito che, anche nel caso di cessazione dell'attività aziendale con il licenziamento di tutti i dipendenti, è necessario l'inoltro della comunicazione di chiusura prevista dall'articolo 4 nel termine perentorio di sette giorni.
Ora specificano che, qualora, come spesso accade, alcuni dipendenti permangano in servizio più di altri al fine di ultimare le operazioni di chiusura o di liquidazione, la comunicazione è anche finalizzata a rendere noti i motivi della scelta specificando le modalità attuative dei criteri di selezione.
In una procedura di licenziamento collettivo, il datore di lavoro- una società in liquidazione- ha inoltrato la comunicazione di chiusura alle organizzazioni sindacali e agli enti preposti ben oltre il termine di sette giorni previsto dalla legge. La corte territoriale ha dichiarato l'illegittimità del licenziamento, rilevando la non tempestività dell'invio. La società ha presentato ricorso in cassazione, sostenendo che, in ipotesi di cessazione di attività, il mero superamento del termine di sette giorni non fosse idoneo a inficiare la validità dei recessi, in quanto la comunicazione era finalizzata al solo controllo, da parte delle organizzazioni sindacali, della effettività della scelta (ossia della reale cessazione delle attività con il licenziamento di tutti i dipendenti).
La Corte ha rigettato il motivo. I giudici hanno chiarito che, nel caso di cessazione di attività, la finalità della comunicazione in questione non è solo relativa al controllo sulla effettività di quanto dichiarato, ma anche sui criteri di scelta dei lavoratori e sulle modalità di concreta applicazione degli stessi. Infatti, la gradualità delle operazioni di chiusura e la permanenza in servizio, sia pur temporanea, di alcuni lavoratori rispetto ad altri, in relazione dal completamento delle operazioni di chiusura, richiede l'applicazione dei criteri al fine di garantire la verifica che l'individuazione dei lavoratori sia coerente con i diversi tempi di operatività del licenziamento collettivo.
Il chiarimento interpretativo operato dalla Cassazione appare opportuno. In precedenza, infatti, la stessa Corte si era per lo più soffermata sulla necessità della comunicazione di chiusura in funzione di controllo circa l'effettiva cessazione delle attività aziendali e sulla natura perentoria e non ordinatoria del termine di sette giorni previsto dalla legge, senza nulla aggiungere in merito a un obbligo di giustificare, attraverso la corretta applicazione dei criteri di scelta, una maggiore permanenza in servizio di alcuni rispetto ad altri.

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