Contenzioso

Il recesso da Srl trasformata in Spa segue le regole della società originaria

di Angelo Busani

In caso di trasformazione di una Srl in Spa, la disciplina del recesso del socio assente o dissenziente è quella prevista dal Codice civile per il recesso dalla Srl e non quella prevista per il recesso dalla Spa. Qualora lo statuto della Srl non preveda un termine per l’esercizio del recesso, è il giudice del merito a dover decidere se il recesso sia stato esercitato entro un termine connotato da caratteristiche di buona fede e correttezza, tenendo conto della pluralità degli interessi coinvolti.

È quanto deciso dalla Cassazione, nella sentenza 28987 depositata ieri.

Nel caso giunto all’esame del giudice di legittimità, in occasione di una trasformazione in società azionaria di una società a responsabilità limitata, alcuni soci della società avevano dichiarato il proprio recesso in un termine superiore a quello (di 15 giorni) stabilito dall’articolo 2437-bis del Codice civile per il recesso dalla Spa.

È quindi insorta controversia sul punto se al recesso in questione si applicasse la predetta normativa sul recesso dalla Spa (nel qual caso la dichiarazione di recesso sarebbe stata presentata in ritardo) o se invece si applicasse la disciplina del recesso dalla Srl.

Se poi quest’ultima fosse la soluzione da accogliere, ulteriore punto controverso era quello di stabilire quale fosse il termine entro il quale fosse validamente esercitabile il recesso da una Srl, in quanto nel Codice civile manca una norma che detti un termine per dichiarare il recesso da una Srl (la legge, sul punto, rimanda alla disciplina che sia contenuta nello statuto della Srl dalla quale si intende recedere). In particolare, la Cassazione ha dovuto esaminare, decidendola poi in senso negativo, la questione se alla Srl sia applicabile, per analogia, la disciplina dettata per la Spa.

La Cassazione decide dunque che, in caso di trasformazione, la disciplina del recesso non può che essere quella della società ante trasformazione, in quanto sarebbe contraddittorio, nonché contrario alla buona fede, applicare la disciplina della società risultante dalla trasformazione e imporre al socio dissenziente, che ha diritto al recesso, di esserne comunque assoggettato.

Inoltre, il fatto che il Codice civile non preveda espressamente un termine per esercitare il diritto di recesso dalla Srl, per il caso in cui lo statuto o l’atto costitutivo nulla dispongano sul punto, non costituisce una lacuna normativa da colmare facendo ricorso al ragionamento analogico: infatti, non è possibile affermare che il recesso dalla Srl abbia il medesimo fondamento che ha il recesso dalla Spa. Ciò in quanto il legislatore della riforma del diritto societario del 2003 ha introdotto una netta demarcazione tra la Srl e la Spa, in specie sotto il profilo del ruolo del socio all’interno della società, il quale ha una posizione di primario rilievo nella Srl e assai defilata nella Spa.

Pertanto, nella valutazione della congruità del termine di esercizio del diritto di recesso si dovranno bilanciare le esigenze di certezza della società, assicurandosi che l’esercizio del diritto di recesso sia riconducibile temporalmente alla causa che lo ha provocato, con le esigenze dei soci di minoranza, e quindi rifuggendo termini di recesso che siano così brevi da rendere eccessivamente oneroso l’esercizio del diritto.

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