Contenzioso

Commercialisti, dottori e ragionieri fanno attività diverse

di Alessandro Galimberti

Ragioniere commercialista e dottore commercialista restano attività professionali distinte, qualificate da distinti percorsi formativi, con regimi previdenziali separati e persino con differenti codici fiscali Ateco (Iva).

Dopo più di dieci anni dall’unificazione dell’Albo, la Cassazione (Sezione Lavoro, sentenza 30275/18) torna sul tema, diventato a quell’epoca un tormentone, per ribadire le conclusioni di principio già affermate cinque anni fa sulle distinzione genetica tra le due sezioni (Cassazione 4796/13) e, oggi, con una coda coerente: il diritto del ragioniere divenuto dottore commercialista a essere cancellato dalla sua Cassa di provenienza per essere accolto in quella “di spettanza”.

Il caso innescato davanti al Tribunale di Trieste, che per due volte nei gradi di merito aveva frustrato l’aspirazione del neo-dottore, sembra voler risolvere una volta per tutte il quesito sul diritto di transito tra Casse: secondo la Corte si tratta infatti di un diritto vero e proprio, corredato dal dovere della Cassa dei ragionieri di prendere atto del nuovo status dell’ex collega e di consentirgli , previa richiesta di cancellazione, un divorzio indolore. Anche perché, chiosa la Cassazione nell’articolata motivazione della sentenza, non si tratta di mera questione nominalistica, visto che cambia proprio il regime e il tipo delle prestazioni offerte agli iscritti, migliori sotto il tetto della Cassa che, anche numericamente, è più popolosa. La regola semmai, insiste la Corte, è opposta a quella pretesa dai ragionieri, e consente la permanenza nella cassa “non allineata” al titolo solo in via eccezionale, e non appunto come normalità, normalità che vuole i ragionieri attivi come tali sotto la propria previdenza e i dottori idem.

Chiarita senza ombre di dubbio la questione - anche con rimando all’intesa intervenuta tra le due Casse (il 13 marzo 2014) - la Sezione Lavoro spende invece molte righe per sottolineare la persistente separazione tra le due attività ragioniere/dottore commercialista, «due categorie professionali» a cui si ricollegano «differenti titoli soggettivi per l’iscrizione (laurea o diploma), differenti esami di abilitazione per l’accesso alla professione (...) e, anche a fini fiscali, differenti codici Ateco spettanti ai fini Iva».

Nel momento in cui un professionista scala da un elenco all’altro, cambia di fatto e di diritto l’attività svolta, perde nel caso specifico il titolo di ragioniere e «non potendo più esercitare l’attività professionale di ragioniere né con il carattere di continuità né in maniera saltuaria» deve «essere cancellato pure dalla Cassa dei ragionieri». E siccome le prestazioni offerte sono tra l’altro diverse e con regolamentazioni differenti, «non si capisce sulla base di quale principio si possa riconoscere ad un sistema previdenziale di categoria di escludere la propria operatività nei confronti di un soggetto pur rientrante nella categoria e svolgente le attività alle quali si riferisce». Appunto perché ragioniere è una cosa, dottore commercialista un’altra.

La sentenza 30275/18

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