Contenzioso

Per i produttori assicurativi possibile l’iscrizione alla gestione separata

di Matteo Prioschi

I produttori assicurativi che svolgono l'attività direttamente per conto delle imprese di assicurazione e che hanno un reddito annuo superiore a 5mila euro devono iscriversi alla gestione separata dell'Inps. Questa una delle indicazioni contenute nella sentenza 30554/2018 della Corte di cassazione, che torna sul tema del corretto inquadramento previdenziali di questi lavoratori.

La decisione riguarda il contenzioso tra un professionista e l’Inps, dato che l’istituto di previdenza pretendeva il versamento dei contributi alla gestione commercianti sulla base dell’obbligo di iscrizione quale produttore libero di impresa di assicurazione, secondo l’articolo 44, comma 2, del decreto legge 269/2003. Per la Corte d’appello, però, l’obbligo non sussiste, in quanto riguarda solo chi svolge attività di produttore per agenti o subagenti.

La Cassazione rileva che «il produttore è normalmente considerato una specie del procacciatore d’affari che ha con l’impresa o l’intermediario preponente un rapporto meno vincolato sul piano operativo e giuridico rispetto a quello di chi è più intensamente integrato nella struttura organizzativa imprenditoriale di un agente». Tale persona non è obbligato a promuovere affari, ma autorizzato a raccogliere proposte, e in questo si differenzia dall’agente.

Tenuto conto della diversità, «risulta comprensibile» che il legislatore abbia deciso di prevedere l’iscrizione alla gestione commercianti per i produttori legati ad agenti o subagenti. Tuttavia ciò non significa che per i produttori legati all’impresa di assicurazione non ci sia una gestione previdenziale, come ipotizzato dall’Inps nel ricorso in Cassazione.

Infatti la Suprema corte osserva che se il produttore lavora in forma di attività di impresa, si deve iscrivere alla gestione commercianti. Invece se svolge l’attività mediante apporto personale, coordinato e continuativo privo di natura imprenditoriale, si può iscrivere alla gestione separata Inps. «La valorizzazione delle concrete modalità di esercizio dell’attività di ricerca del cliente assicurativo svolta dal produttore è, dunque, premessa necessaria per procedere alla individuazione dell’inquadramento assicurativo».

La Cassazione conclude che devono iscriversi alla gestione separata gli autonomi occasionali, come i produttori liberi non di agenzia, con reddito annuale superiore a 5mila euro. Questo perché non sono impresa in quanto «carenti del requisito della preofessionalità di cui all’articolo 2082 del codice civile, né collaboratori coordinati e continuativi perché occasionali».

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