Contenzioso

Contributi in agricoltura, termine di prescrizione e relativa decorrenza

di Silvano Imbriaci

L'individuazione del termine iniziale dal quale far decorrere la prescrizione del diritto dell'Inps alla riscossione dei contributi previdenziali costituisce questione spesso controversa sia per quanto riguarda le attività di lavoro autonomo, nelle quali la determinazione degli importi contributivi si misura rispetto al reddito dichiarato e quindi si rapporta alle date di scadenza degli oneri fiscali, sia in relazione alla particolare modalità di denuncia e di versamento della contribuzione dovuta nel caso di lavoratori dipendenti e, in particolare, con riferimento ad alcuni settori. La sentenza n. 2432 della Cassazione, Sezione Lavoro del 29 gennaio 2019, affronta la questione con riferimento alla contribuzione agricola. Per gli operai agricoli, l'art. 6, quattordicesimo comma del Dl 30 dicembre 1987, n. 536 (convertito in legge 29 febbraio 1988, n. 48) dispone che le denunce relative agli operai agricoli a tempo determinato e ai compartecipanti individuali devono essere presentate entro il giorno 25 del mese successivo a quello di scadenza di ciascun trimestre, termine entro il quale devono essere presentate anche le denunce relative agli operai a tempo indeterminato. I termini per il versamento dei contributi per ciascun trimestre sono stati fissati da ultimo ex art. 2, comma 1 lett. b) del Dlgs n. 422/1998 – con decorrenza 24 dicembre 1998 – in quattro rate che hanno le seguenti scadenze: I trimestre - 16 settembre; II trimestre - 16 dicembre; III trimestre - 16 marzo dell'anno successivo; IV trimestre - 16 giugno dell'anno successivo. Per quanto riguarda la presentazione dei modelli di denuncia della contribuzione agricola i relativi termini a partire dal 4° trimestre 2006 sono: I trimestre: 30 aprile; II trimestre: 31 luglio; III° trimestre: 31 ottobre; IV° trimestre: 31 gennaio anno successivo.
La controversia oggetto della decisione della Cassazione riguarda la corretta individuazione del termine iniziale da collocarsi alternativamente nella data di scadenza del termine per l'invio della denuncia Dmag o nella data fissata per il versamento della relativa contribuzione (posta, come abbiamo visto, in un momento successivo rispetto alla denuncia). L'indicazione di quest'ultimo termine è ovviamente più favorevole alle esigenze dell'ente creditore (Inps), e la sua individuazione deriva dall'applicazione dell'art. 1185 c.c. secondo cui il creditore non può esigere la prestazione prima della scadenza del termine (in questo caso) di adempimento dell'obbligazione pecuniaria. La tesi contraria, invece, colloca il termine già al momento della prima denuncia trimestrale (pro rata), in quanto si ritiene che già da quel momento l'Istituto sia in grado di conoscere la corrispondenza delle retribuzioni imponibili denunciate con quelle da dichiarare a norma di legge e pertanto di richiedere all'azienda le relative differenze contributive. La cassazione opta per la tesi più favorevole all'Inps. La prescrizione, secondo le regole generali, inizia a decorrere solo alla scadenza del termine fissato per l'adempimento, oltre al quale l'Inps può iniziare a far valere il proprio diritto (possibilità legale di azionare la tutela). L'eventuale possibilità di chiedere in un momento anteriore alla scadenza di legge il pagamento non tiene conto della ratio del particolare meccanismo differito di denuncia e pagamento dei contributi, posto a tutela delle ragioni del contribuente che è messo in condizione di non dover adempiere l'obbligazione contestualmente alla denuncia, ma in un momento successivo. Tale vantaggio sarebbe neutralizzato a fronte dell'astratta possibilità per il creditore di chiedere un adempimento prima della scadenza di legge. Dunque, l'ente previdenziale, fino a quando l'azienda sia nella possibilità di effettuare il pagamento, non può azionare il diritto, in quanto non è rilevabile in quella fase alcuna inadempienza a carico del debitore. Il credito diventa esigibile solo quando il diritto può essere fatto valere e dunque solo alla scadenza del termine posto dalla legge per il pagamento dei contributi. Il modello Dmag è solo una denuncia da parte del datore di lavoro dei dati occupazionali e retributivi, nonché dei dati che sono necessari per ricostruire l'esatto importo contributivo. Ma alla sua presentazione non sorge alcun diritto azionabile alla determinazione dei contributi dovuti perché solo in un momento successivo, ossia con l'invio al datore di lavoro del modello F24, l'onere economico che corrisponde all'obbligazione contributiva viene effettivamente quantificato con ciò ponendo in mora il debitore nel caso di mancato adempimento nel termine di legge. Del resto, l'obbligo di versamento non può che accompagnarsi alla determinazione della somma esatta da parte del creditore e questo avviene, appunto, solo mediante l'indicazione contenuta nel modello di pagamento. Dalla relativa scadenza inizieranno dunque a decorrere i cinque anni di tempo concessi all'Inps per il recupero anche in forma coattiva delle somme eventualmente non versate. Scaduto detto termine i contributi non potranno né essere versati, né essere riscossi, secondo i principi generali in materia di prescrizione dell'obbligazione contributiva (art. 3, commi 9 e 10, l. n. 335/1995)

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