Contenzioso

Per la Cassazione la sola busta paga non è prova della subordinazione

di Angelina Turco

L'emissione di buste paga da parte del datore di lavoro è solo uno dei possibili elementi, da solo non sufficiente, dai quali desumere l'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente.

È quanto stabilito dalla Corte di cassazione con ordinanza 29 gennaio 2019, n. 2439, chiamata a decidere sul caso di una lavoratrice che reclamava il pagamento di somme a titolo di ferie, permessi, mensilità aggiuntive, retribuzione e tfr, ritenendo di natura subordinata le proprie prestazioni rese in favore di un ’associazione senza fini di lucro.

La lavoratrice, a prova di tale subordinazione, aveva prodotto buste paga a campione, non contestate nella loro autenticità dalla controparte, nelle quali risultavano indicati e specificati i giorni e le ore retribuite, l'ammontare delle detrazioni fiscali e contributive. La Corte d'appello aveva respinto la domanda della lavoratrice, omettendo l'esame delle predette paga.

La lavoratrice proponeva ricorso in Cassazione ritenendo un fatto «decisivo» l'omesso esame delle buste paga.

La corte di Cassazione, con la sentenza in commento, rigetta il ricorso affermando con chiarezza che l'omesso esame dell'emissione di buste paga è privo di «decisività».

In prima battuta viene ricordato che il «requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato - ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo - è il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro» e che «l'esistenza di tale vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione (fra le altre, Cass. n. 9808/2011).

I giudici di legittimità giungono alla conclusione che, ai fini della necessità di verifica «in concreto» degli elementi ritenuti sintomatici della subordinazione, «l'esistenza di buste paga è circostanza che non assume alcun rilievo decisivo nel senso di implicare, con giudizio di certezza e non di mera probabilità, la ricostruzione del rapporto inter partes come di natura dipendente, rappresentando la emissione di buste paga solo uno dei possibili elementi dai quali, in concorso con altri ed alla stregua di una valutazione complessiva, inferire la esistenza di un rapporto di lavoro dipendente».

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