Contenzioso

Durante il congedo straordinario per assistenza, non è vietato il licenziamento per altre cause

di Angelina Turco

La Corte di cassazione con la sentenza 25 febbraio 2019, n. 5425, interviene in tema di licenziamento in costanza di congedo straordinario per assistenza a portatore di handicap grave.

La vicenda a monte della decisione della Cassazione è la seguente: una società ha intimato il licenziamento all'esito della procedura collettiva, a un lavoratore che era in congedo straordinario previsto dall’articolo 42, comma 5, della legge 151 del 2001, per l'assistenza al padre, portatore di handicap grave (legge 104 del 1992). L'articolo 42 stabilisce il diritto del coniuge convivente di soggetto con handicap grave, accertato in base all’articolo 4, comma 1, della legge 104/1992, di fruire di un periodo di congedo straordinario, continuativo o frazionato, non superiore a due anni previsto dall'articolo 4, comma 2, della legge 53/2000.

La Corte costituzionale, con sentenza del 30 gennaio 2009 numero 19, ha esteso tale diritto ad altri soggetti tra i quali il figlio convivente con genitore in situazione di disabilità grave. In particolare, oggetto della decisione in commento è l'articolo 4, comma 2, della legge 53/2000 il quale stabilisce che durante il periodo di congedo straordinario «il dipendente conserva il posto di lavoro».

Secondo la tesi sviluppata dal lavoratore ricorrente il licenziamento intimato in costanza della fruizione del congedo sarebbe in contrasto con la previsione dell'articolo 4. La Cassazione ha respinto il ricorso del lavoratore ritenendo corrette le conclusioni raggiunte dai giudici della Corte di appello, nella quali è stabilito che l'articolo 4, comma 2, della legge 53/2000 «pone un divieto al licenziamento solo se fondato sulla fruizione del congedo [straordinario; n.d.r.] medesimo, ma non anche per ogni causa, diversa e legittima, di risoluzione del rapporto di lavoro».

Il diritto alla conservazione del posto non esprime, infatti, limitazioni al legittimo potere di recesso, ma è finalizzato, esclusivamente, a garantire al lavoratore un trattamento economico e assistenziale per il periodo di assistenza al congiunto inabile.

La sentenza conclude chiarendo che la fruizione del congedo straordinario, in altre parole, non rende insensibile il rapporto di lavoro ai fatti estintivi previsti dalla legge, quali il licenziamento, ma, tuttalpiù, ne sospende gli effetti fino al termine del congedo medesimo.

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