Contenzioso

Accertamento negativo in materia contributiva, recenti indicazioni della Sezione Lavoro

di Silvano Imbriaci

Alcune recenti pronunce della sezione Lavoro in materia di accertamento di obblighi contributivi mediante verbale ispettivo consentono di ricordare, in sintesi, alcuni principi in materia di notevole rilevanza pratica, in quanto cinvolgono i temi del rapporto dell'azione di accertamento negativo con l'iscrizione a ruolo e/o la formazione dell'avviso di addebito, degli effetti dell'azione sul decorso del termine di prescrizione, della corretta individuazione del legittimato passivo (Corte di Cassazione, sez. lavoro, nn. 5757, 5756, 5755, 5638, 5636)

Quasi tutte le pronunce ricordano in via generale un dato di cui spesso non si tiene conto nei ricorsi che pervengono ai giudici quando sia opposto un atto impositivo (iscrizione a ruolo e/o cartella di pagamento o avviso di addebito per le entrate dell'INPS) e quando si lamenti la violazione dell'art. 24 III comma del d.lgs. n. 46/1999, norma che prevede la non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia il provvedimento esecutivo del giudice.

Il giudice, infatti, in questo tipo di giudizi, non deve limitarsi ad una pronuncia sull'illegittimità del procedimento di iscrizione a ruolo, perché con l'opposizione spiegata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46/1999 si apre un giudizio ordinario di cognizione sui diritti e sugli obblighi inerenti il rapporto previdenziale obbligatorio. La conseguenza è che il giudice non è esentato, in presenza di detti vizi, dall'accertare il merito della pretesa, la fondatezza di questa, la sussistenza dei requisiti dell'obbligo contributivo ritenuto inadempiuto.

E' lo stesso principio che governa l'opposizione a decreto ingiuntivo, per la quale si è ritenuto, ormai da molto tempo, che l'opposizione dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione sulla fondatezza della pretesa fatta valere con il ricorso, anche quando vi siano elementi di nullità del decreto ingiuntivo emesso in assenza delle condizioni di legge (cfr. Cass. n. 5757, 5756, 5638, 5636 /2019).

Il principio, paradossalmente, rende meno decisive tutte le questioni che spesso i contribuenti si affannano, giustamente, ad esporre e contestare in merito alla legittimità della procedura di formazione del ruolo esattoriale, o della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito, a fronte della necessità, in ogni caso, di contestare il merito della pretesa con lo strumento dell'opposizione ex art. 24 d.gs. n. 46/1999 per non rendere tali contestazioni utili solo al fine di precludere all'ente l'utilizzazione di quel titolo, ma non una pronuncia nel merito della pretesa contributiva – per la quale può essere chiesta la condanna del ricorrente nella difesa dell'ente, senza peraltro la necessità di una domanda riconvenzionale.

Sempre con riferimento all'impedimento all'iscrizione a ruolo in presenza di accertamento del credito in via amministrativa o giudiziaria (art. 24, II comma, d.lgs. n. 46/1999), la Sezione lavoro ribadisce il principio per cui tale norma non distingue affatto tra accertamento eseguito dall'Istituto Previdenziale e accertamento operato da altro ufficio (il che accade spesso ad esempio, nei rapporti tra INPS ed INAIL, anche se oggi, dopo la unificazione dei servizi ispettivi, l'evenienza dovrebbe essere meno ricorrente), così come il principio per cui l'inibizione all'iscrizione a ruolo (emissione dell'avviso di addebito) si verifica anche qualora l'accertamento su cui il credito dell'ente previdenziale si radica sia impugnato di fronte al giudice e l'ente previdenziale non abbia avuto conoscenza dell'impugnazione proposta contro l'accertamento operato da altro ente (cfr. Cass. 5756, 5638/2019).

Un'altra indicazione importante riguarda il rapporto tra prescrizione e causa di accertamento negativo. Mentre di per sé il verbale ispettivo ha efficacia interruttiva della prescrizione, in quanto vi è la messa in mora del debitore da parte degli organi ispettivi dell'ente, lo stesso non accade con la causa di accertamento negativo intentata dal contribuente avverso le determinazioni del verbale. La domanda di accertamento negativo infatti non è idonea a determinare la sospensione della prescrizione del diritto al conseguimento dei contributi (non è ammissibile l'interpretazione estensiva delle norma di cui agli artt. 2941 e 2942 c.c.). Non vi è inoltre neanche l'effetto interruttivo, perché questo è legato solamente agli atti tipici di messa in mora (cfr. Cass. n. 5757/2019; . Per questo, per prodursi un qualche effetto sulla prescrizione, sarà il difensore dell'ente a dover chiedere, in sede di costituzione in giudizio, il pagamento della contribuzione e, nelle cause di accertamento, con specifica domanda di condanna..

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