Contenzioso

Giurisdizione del giudice italiano nella causa economica di lavoro con l’ente straniero

di Angelina Turco

Le sezioni unite della Corte di cassazione hanno stabilito la giurisdizione del giudice italiano nella causa intentata da un lavoratore domiciliato in Italia contro un ente straniero, nello specifico il British Council.

Nel ricorso in Cassazione, l'istituto, rinnovando l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano rigettata dal tribunale del merito, chiede che ad esso venga riconosciuta la cosiddetta "immunità giurisdizionale", ovvero l'esenzione degli Stati esteri dalla giurisdizione italiana. Il British Council, a motivazione della propria richiesta, osserva che esso è «un ente di diritto pubblico attraverso il quale il governo britannico persegue lo scopo dello sviluppo e della diffusione della conoscenza della cultura britannica e della lingua inglese all'estero, nonché la promozione degli scambi e delle relazioni culturali nel mondo», e che l'esenzione dalla giurisdizione opera non solo quando in causa è uno stato estero, ma anche un ente pubblico attraverso il quale lo stesso stato opera per perseguire i propri fini collettivi.

Le sezioni unite, con sentenza dell'8 marzo 2019, numero 6884, respingono la tesi dell'istituto e affermano la giurisdizione del giudice italiano. Da un lato viene ribadito, richiamando numerose sentenze in materia, che l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale sull'immunità giurisdizionale con un'applicazione ad ampio raggio, ovvero anche ad altri soggetti che rivestono, in senso ampio, la qualità di organi dello Stato estero compresi, in particolare, gli enti e istituti di carattere culturale (Sezioni unite 5126/1994, 8768/1997, 12704/1998).

Dall'altro viene però precisato che la giurisprudenza e la prassi internazionale hanno limitato i confini all'area dell'immunità mediante il concetto di immunità ristretta, in forza del quale «l'immunità non opera allorché gli atti compiuti dai soggetti internazionali stranieri nell'ordinamento locale non siano riconducibili all'esercizio di poteri sovrani». Con particolare riferimento ai rapporti di lavoro, le sezioni unite ricordano che il giudice italiano è titolare della potestà giurisdizionale «nel caso in cui il dipendente richieda al giudice italiano una decisione che, attenendo ad aspetti soltanto patrimoniali, sia inidonea ad incidere o ad interferire sulle funzioni dello Stato sovrano» (sezioni unite 1774/2011, 7382/2013).

Nella fattispecie in esame, questione decisiva ai fini dell'applicazione del principio dell'immunità ristretta è che le pretese oggetto della domanda del ricorrente avevano solo contenuto economico, essendo stato l'appellante nel frattempo assunto a tempo indeterminato, fatto che ha portato i giudici del merito prima, e le sezioni unite poi, ad affermare la sussistenza della giurisdizione italiana, non ravvisandosi alcuna incidenza sui fini istituzionali dell'istituto estero. Più puntualmente «l'eventuale maggiore trattamento retributivo non comporta in alcun modo apprezzamenti, indagini o statuizioni che possano incidere o interferire sugli atti o comportamenti dell'ente pubblico estero che siano espressione dei suoi poteri sovrani di autorganizzazione».

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