Contenzioso

L’imprudenza dell’infortunato non toglie l’indennizzo Inail

di Mauro Pizzin


Il comportamento colposo del lavoratore può ridurre o esimere, se esclusiva, la responsabilità dell'imprenditore, escludendo il diritto dell'infortunato al risarcimento del danno (differenziale) nei confronti del datore di lavoro, ma non esclude l'operatività dell'indennizzo sociale previsto dall'assicurazione Inail.

Il principio è stato ribadito dalla Corte di cassazione con l'ordinanza numero 7649/2019, depositata ieri, pronunciata a seguito di un ricorso – respinto – presentato da un'azienda nei confronti di un provvedimento dell'istituto assicurativo con il quale, in seguito all'infortunio occorso a un dipendente, aveva rideterminato i tassi di tariffa applicati.

Il lavoratore si era infortunato nel corso di un'ispezione ad alcune vasche di decantaggio allo scopo di controllare valvole e rubinetti di chiusura, per effettuare la quale non aveva, tuttavia, seguito il percorso abituale ma si era introdotto all'interno di un cantiere di lavoro terzo rispetto alla struttura organizzativa aziendale, da cui le valvole potevano comunque essere viste. Una scelta, la sua, che tanto per il Tribunale di Alessandria, quanto per la Corte d'appello di Torino non poteva configurarsi come rischio elettivo del dipendente, tale da interrompere il nesso di causalità tra l'infortunio e lo svolgimento dell'attività lavorativa, escludendo l'indennizzabilità, in quanto stava eseguendo un compito proprio delle sue mansioni, senza porre in essere un comportamento estraneo alle finalità produttive per soddisfare un suo interesse.

Nel confermare le decisioni dei giudici di merito e dire di no al ricorso della società, secondo cui quella del lavoratore sarebbe stata «una devianza puramente arbitraria dalle normali modalità lavorative», la Corte di legittimità ha ricordato che l'assicurazione Inail copre tutti i casi di infortunio avvenuto per causa violenta «in occasione di lavoro» che cagionino una inabilità al lavoro superiore ai tre giorni, facendo rientrare in questa nozione tutti i fatti anche straordinari e imprevedibili, purché attinenti alle condizioni di svolgimento della prestazione, con l'unico limite del rischio elettivo. Quest'ultimo si configura, a sua volta, in presenza di un atto volontario e arbitrario illogico ed estraneo alle finalità produttive, diretto alla soddisfazione di impulsi meramente personali e senza nesso di derivazione con lo svolgimento dell'attività lavorativa: elementi non rinvenuti nel caso di specie, pur in costanza di una condotta imprudente da parte del lavoratore.

L'ordinanza n. 7649/19 della Corte di cassazione

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