Contenzioso

La reversibilità spetta anche al coniuge separato senza diritto agli alimenti

di Angelina Turco

La Corte di cassazione afferma il diritto alla pensione di reversibilità del coniuge separato senza diritto agli alimenti.

La ricorrente, vedova separata senza il riconoscimento dell'assegno di mantenimento, ha impugnato la sentenza della Corte di appello, che confermando la decisione del tribunale, le aveva negato la pensione di reversibilità in quanto non era titolare di detto assegno all'atto del decesso del coniuge.

La Corte di cassazione, con ordinanza del 15 marzo 2019, n. 7464, in prima battuta, ricorda che il proprio costante orientamento, a seguito della sentenza della Corte costituzionale 28 luglio 1987, n. 286, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 24, legge n. 153/1969 e dell'art. 23, comma 4 , legge n. 1357/1962, nella parte in cui negano la pensione di reversibilità al coniuge separato per colpa con sentenza passata in giudicato, ha più volte chiarito che «tale pensione va riconosciuta al coniuge separato per colpa o con addebito, equiparato sotto ogni profilo al coniuge superstite (separato o non) e in favore del quale opera la presunzione legale di vivenza a carico del lavoratore al momento della morte» (tra le altre Cass. n. 6684/2009 e n. 4555/2009). Dopo tale sentenza, deducono i Supremi Giudici, non è più giustificabile il diniego, al coniuge cui fosse stata addebitata la separazione, di una tutela la quale assicuri la continuità dei mezzi di sostentamento che il defunto coniuge sarebbe stato tenuto a fornirgli, quale è la pensione di reversibilità.

L'ordinanza in commento giunge infine alla considerazione, rilevante nella presente fattispecie, che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 286/1987 ed in altre succedutesi nel tempo (n. 1009/1988, n. 346/1993 e n. 284/1997), non indica ai fini della fruizione della pensione condizioni ulteriori rispetto a quelle valevoli per il coniuge non separato per colpa.

Ad ambedue le situazioni è quindi applicabile l'art. 22 della legge n. 903/1965, il quale non richiede, quale requisito per ottenere la pensione di reversibilità, la vivenza a carico al momento del decesso del coniuge e lo stato di bisogno, ma unicamente l'esistenza del rapporto coniugale col coniuge defunto pensionato o assicurato. Concludono i supremi giudici chiarendo che «nella legge citata, la ratio della tutela previdenziale è rappresentata dall'intento di porre il coniuge superstite al riparo dall'eventualità dello stato di bisogno, senza che tale stato di bisogno divenga (anche per il coniuge separato per colpa o con addebito) concreto presupposto e condizione della tutela medesima».

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