Contenzioso

I lavoratori in automatico nell’azienda cessionaria

di Giuseppe Bulgarini d’Elci

Il termine di decadenza stragiudiziale di 60 giorni introdotto dall’articolo 32 della legge 183/2010 (Collegato Lavoro) non si applica al lavoratore che invochi la prosecuzione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell’impresa cessionaria, ai sensi dell’articolo 2112 del Codice civile, per effetto di un intervenuto trasferimento d’azienda.

La norma del Collegato Lavoro prevede che il doppio termine di decadenza previsto per l’impugnazione del licenziamento (60 giorni per la comunicazione scritta e 180 giorni per il deposito del ricorso in tribunale) si applichi, tra le altre fattispecie, alla cessione del contratto di lavoro avvenuta per effetto di trasferimento d’azienda.

La Cassazione (sentenza numero 9750 dell’8 aprile 2019) respinge la tesi che vede ricompresa in questa disposizione, oltre alla fattispecie in cui il lavoratore contesti la genuinità di un trasferimento d’azienda e, quindi, richieda la ricostituzione del rapporto di lavoro presso l’impresa cedente, anche l’ipotesi inversa del lavoratore che, a fronte di un legittimo trasferimento d’azienda, rivendichi il diritto a proseguire il rapporto di lavoro con il soggetto cessionario.

La Cassazione osserva che, in presenza di un trasferimento d’azienda, la cessione dei rapporti di lavoro interviene in via automatica ope legis, senza che vi sia alcun onere per il lavoratore di svolgere una forma di impugnazione rispetto ad un atto (il trasferimento di azienda) che costituisce, invece, il presupposto stesso del diritto alla prosecuzione del rapporto con l’impresa cessionaria. Ad escludere l’interpretazione contraria soccorre, in altre parole, il rilievo per cui il regime del doppio termine di decadenza presuppone un atto di impugnazione, il quale non ricorre nel caso in cui la domanda sia limitata all’accertamento del diritto alla prosecuzione del rapporto per effetto di un genuino trasferimento d’azienda.

Sulla base di queste argomentazioni, la Cassazione riforma la sentenza della Corte d’appello di Palermo, la quale aveva rigettato la domanda di una lavoratrice, che invocava il diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro con il soggetto cessionario del ramo di azienda in cui ella aveva prestato servizio. Il rigetto era intervenuto sull’assunto che la lavoratrice non aveva promosso l’impugnazione scritta nei 60 giorni dal disposto trasferimento di ramo d’azienda, senza che fosse valorizzata la circostanza, peraltro, che la dipendente potesse non essere a conoscenza della data di intervenuta cessione dell’azienda.

La Cassazione respinge questa lettura e afferma che, in presenza di trasferimento genuino d’azienda, la cessione dei contratti di lavoro è automatico effetto dell’articolo 2112 del Codice civile, con la conseguenza che, in tale ipotesi, la cessione non viene impugnata, bensì perseguita. Non si può, dunque, applicare a questa fattispecie la disciplina del Collegato Lavoro sul doppio termine di decadenza.

La sentenza n. 9750/19 della Corte di cassazione

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