Contenzioso

Vittime di persecuzioni politiche e razziali, contribuzione figurativa

di Silvano Imbriaci

L'articolo 2 della legge 932/1980, in relazione all'articolo 5 della legge 96/1955, prevede che ai fini del conseguimento delle prestazioni inerenti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, per le vittime di persecuzioni politiche e razziali, sono considerati utili i periodi scoperti da contribuzione a partire dal primo atto persecutorio subito nelle circostanze di cui all'articolo 1 della legge 932 e fino al 25 aprile 1945, dai cittadini italiani che possano far valere una posizione assicurativa previdenziale o periodi di lavoro assoggettabili a contribuzione dell'assicurazione stessa. Si tratta di una norma di favore che consente, nel caso di pensioni già in godimento, la riliquidazione del trattamento pensionistico ab origine, con retribuzione parametro, peraltro, da calcolarsi con riferimento a quella attuale all'epoca del pensionamento.

La questione affrontata dalla pronuncia 11708 del 3 maggio 2019, riguarda il computo degli interessi.

Si discute, infatti, sia della possibilità di computare, oltre agli interessi, anche la rivalutazione monetaria, nell'ottica di un principio più generale di effettività della tutela, escludendo, ratione temporis, l'applicazione del regime del cumulo ex articolo 16 della legge 412 del 1991; ma si discute anche della decorrenza del calcolo delle somme accessorie, da individuarsi, secondo le ragioni degli assicurati, fin dalla data di decorrenza della pensione, per la quale opera una ricostituzione d'ufficio.

Chiamata a prendere posizione su tali questioni, la sezione lavoro ricorda che, in tema di benefici previdenziali a favore dei soggetti perseguitati per motivi razziali, l'orientamento della giurisprudenza è uniforme nel ricollegare gli accessori del credito derivante dalla riliquidazione della pensione dallo spirare del centoventunesimo giorno dalla data di presentazione al ministero competente della domanda amministrativa finalizzata al riconoscimento (Cassazione, 8 ottobre 2018, numero 24745). L'attivazione del procedimento amministrativo su istanza di parte è quindi elemento imprescindibile, in quanto la valutazione circa i requisiti per il riconoscimento della contribuzione figurativa è effettuata da una commissione di nomina governativa (la domanda viene infatti inoltrata al ministero dell'Economia e non all'Inps, che subentra in un momento successivo alla delibera della commissione). E, secondo i principi generali, dal momento che l'attivazione del procedimento dipende da un atto di iniziativa dell'interessato, nell'ambito di un regime di accredito di contribuzione figurativa, non può essere addebitato all'Inps, sia pure nell'ottica di una massima tutela, il ritardo nella concessione del beneficio dipeso sostanzialmente dalla tardiva iniziativa dell'avente diritto, nella richiesta di attribuzione dello status che dà diritto all'accredito di contribuzione.

Secondo le regole generali in materia di contribuzione figurativa, i contributi figurativi riconosciuti per periodi anteriori alla decorrenza della pensione danno diritto alla riliquidazione delle prestazioni previdenziali dalla data di decorrenza della pensione a domanda dell'interessato (articolo 8 della legge 36 del 1974). Il vero ritardo imputabile all'Inps, e per il quale è giusto che siano addebitati interessi, non può che essere quello successivo alla scadenza del termine per la formazione del silenzio rifiuto degli enti previdenziali (articolo 7 della legge 533/1973), in questo caso da computarsi dalla data della domanda da cui ha origine il procedimento amministrativo. Infatti è sufficiente, ai fini dell'applicazione di questo termine ultimo, che l'Inps sia il soggetto che eroga il trattamento o la prestazione, anche se per legge sia contemplato l'intervento anche di altri enti. In questo caso, con norma di favore per il creditore della prestazione, speculare alle indicazioni precedenti, favorevoli all'ente previdenziale, non possono essere riversate sull'assicurato le disfunzioni dell'attività amministrativa, una volta stabilita la sussistenza della mora in forza di legge. Sarà quello delle reciproche e rispettive responsabilità un argomento che esula dal giudizio e riguarda i rapporti tra gli enti. Lo spostamento in avanti dalla data della domanda al ministero, per la decorrenza dei 120 giorni e quindi il riconoscimento degli interessi legali dal 121° giorno successivo all'11 luglio 2011, impedisce che il privato possa chiedere somme ulteriori rispetto alla misura degli interessi come sopra determinata. Quanto alle regole applicate per l'individuazione del trattamento pensionistico, la Corte rileva che calcolare sempre e comunque quale retribuzione parametro quella relativa all'attualità, determinerebbe un risultato superiore e diverso dalla restitutio in integrum voluta dal legislatore.

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