Contenzioso

Conciliazioni in sede sindacale più a rischio d’impugnazione

di Giampiero Falasca

Le rinunce firmate dai lavoratori in sede sindacale sono impugnabili (nel termine ordinario di 6 mesi) se il contratto collettivo di riferimento non disciplina l’istituto della conciliazione. Le conciliazioni sono, altresì, impugnabili se il rappresentante sindacale che sottoscrive il verbale non fornisce effettiva assistenza al lavoratore, spiegando in maniera approfondita le conseguenze delle rinunce.

Queste le conclusioni della sentenza del Tribunale di Roma n. 4354/19, dell’8 maggio scorso, che potrebbe rivoluzionare le prassi seguite da molti professionisti per la firma delle rinunce e transazioni dei lavoratori.

La sentenza ricorda che l’articolo 2113, ultimo comma, del Codice civile stabilisce che le rinunce e transazioni siglate in sede sindacale ai sensi dell’articolo 412 ter del Codice di procedura civile non possono essere impugnate. La norma processuale fa riferimento alle conciliazioni firmate in sede sindacale «con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative».

Secondo il giudice la combinazione di queste disposizioni consente di ritenere inoppugnabili solo le conciliazioni previste e disciplinate dai contratti collettivi; se il contratto collettivo non regolamenta la procedura di conciliazione (come accade nel caso oggetto del giudizio e, in generale, nella maggioranza dei comparti produttivi), l’atto firmato dal lavoratore può essere impugnato.

A sostegno di tale lettura, la sentenza rileva che la regola dell’inoppugnabilità ad alcuni atti abdicativi ha carattere eccezionale, e quindi non è consentita né l’applicazione analogica, né l'interpretazione estensiva della norma.

La sentenza afferma un altro concetto importante: la conciliazione in sede sindacale è inoppugnabile solo se il lavoratore ha ricevuto «effettiva assistenza» dell’associazione sindacale presente. Affinché si possa ritenere rispettato l’obbligo di effettiva assistenza, precisa il Tribunale, è necessario che il sindacalista sia pienamente informato della vicenda, e che egli illustri al dipendente tutti gli effetti e le conseguenze della firma, in modo da fargli avere la piena e completa consapevolezza delle conseguenze della rinuncia.

Non basta, a questi fini, una semplice lettura del verbale, così come non basta una spiegazione formale degli effetti delle rinunce: il sindacalista deve esporre i costi e i benefici della firma, facendo riferimento concreto alla vicenda e dando al lavoratore tutti gli elementi di conoscenza necessari a comprendere le conseguenze del proprio gesto.

È presto per dire se questa lettura sarà confermata nei successivi gradi di giudizio; nelle poche pronunce che si sono occupate della questione, non era emersa una lettura di questo tipo.

Qualora questa interpretazione diventasse maggioritaria, si potrebbe verificare un effetto dirompente. L’utilizzo della sede sindacale è molto frequente, nonostante siano pochi i contratti collettivi che ne regolano il funzionamento, e gli operatori vi ricorrono nel convincimento che i verbali di conciliazioni firmati in tali sedi siano inoppugnabili.

Ancora più dirompente sarebbe l’effetto della nozione di «effettiva assistenza sindacale» : una verifica così penetrante di questo elemento renderebbe strutturalmente instabili tutte le conciliazioni in sede sindacale.

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