Contenzioso

Contro la malattia “strategica” l’azienda può ricorrere a un investigatore

di Elsa Mora e Valentina Pomares

Non è infrequente il caso del dipendente che - non gradendo qualche decisione datoriale (ad esempio un trasferimento o la modifica delle mansioni) - inizi una malattia “strategica”.

Quali possono essere dunque i rimedi a disposizione del datore di lavoro in questi casi?

Ebbene, il datore di lavoro potrebbe contestare l’attendibilità dei certificati medici presentati dal dipendente malato con elementi indiziari. Il primo tra questi è la tempistica relativa allo stato di malattia. Sospetto è sempre il fatto che lo stato morboso inizi in coincidenza con la sopraggiunta notizia di un possibile licenziamento.

Un altro elemento indiziario è lo svolgimento, durante il periodo di malattia, di attività (lavorative e non) incompatibili con questo stato.

E come scoprirle? È possibile anche il ricorso a un investigatore privato. Suquesto punto, è pacifica la legittimità del ricorso del datore di lavoro a un’agenzia investigativa per verificare l’attendibilità della certificazione medica del lavoratore. In particolare, la Cassazione ha recentemente dichiarato legittimo il licenziamento del dipendente che, grazie all’utilizzo di foto e filmati realizzati dall’investigatore privato incaricato dall’azienda per verificare l’attendibilità del suo certificato di malattia, venga colto a svolgere lavori faticosi (nella fattispecie, lavori edili) e ritenuti incompatibili con la patologia per la quale non si è recato al lavoro (Cassazione, Sezione Lavoro, 21 settembre 2016, n.18507).

Lo svolgimento di attività lavorativa durante il periodo di malattia potrebbe legittimare il licenziamento disciplinare del lavoratore anche sotto altri profili, come ad esempio il ritardo nella guarigione di una malattia reale.

Nel caso però il datore di lavoro colga il dipendente nello svolgimento di attività particolari durante la malattia, si consiglia di valutare attentamente l’effettiva incompatibilità dello stato di malattia con l'attività svolta, soprattutto se questa attività è messa in atto in maniera sporadica.

È stata ad esempio ritenuta non provata la simulazione della malattia e, quindi, illegittimo il licenziamento del lavoratore per svolgimento di attività ulteriori durante la malattia «considerato il limitatissimo impegno fisico richiesto ed atteso che l’accertamento ha avuto per oggetto una sola giornata e non un più significativo arco di tempo» (Corte di Appello di Bologna, Sezione Lavoro, 31 luglio 2017, n. 997).

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