Contenzioso

Ricorso in cassazione, in difetto di procura speciale spese a carico del difensore

di Angelina Turco

Le spese di lite del giudizio in cassazione e quelle del contributo unificato gravano sul difensore che agisca in difetto della procura speciale: è il principio affermato dalla Corte di cassazione, prima sezione civile, con sentenza 14 maggio 2019, numero 12850.

La procura alle liti, conferita su supporto cartaceo e copiata per immagine su supporto informatico e, quindi, trasmessa per via telematica, unitamente alla notifica del ricorso per cassazione, deve contenere l'asseverazione di conformità all'originale mediante sottoscrizione del procuratore con firma digitale (articolo 83, comma 3, del codice di procedura civile, e dell'articolo 10, del Dpr 123 del 2001).

Più precisamente l'articolo 83 dispone che «se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica».

L'articolo 10 del Dpr 123/2001 a sua volta prevede che «se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore, che si costituisce per via telematica, trasmette la copia informatica della procura medesima, asseverata come conforme all'originale mediante sottoscrizione con firma digitale».

Nel caso concreto la parte ricorrente non aveva osservato tali prescrizioni; i giudici di conseguenza evidenziano che il legale si assume la responsabilità esclusiva dell'attività processuale compiuta dal difensore in difetto di procura speciale «dovendosi escludere che possa essere imputata al soggetto da lui assistito, rispetto ai quali non produce alcun effetto, stante la mancanza dell'atto di conferimento della rappresentanza tecnica».


La Cassazione giunge quindi alla inevitabile e consolidata conclusione che, in difetto di valida procura speciale, le spese di lite e quelle del contributo unificato gravano sul difensore (Cassazione 5797/2017; 19226/2014; 58/2016; sezioni unite 10706/2006).

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