Contenzioso

Confronto pre-licenziamento se lo prevede il contratto collettivo

di Carlo Marinelli e Uberto Percivalle

L'articolo 16 del Ccnl assicurazioni, che prevede una fase di preventivo confronto sindacale nel caso di eccedenza di personale, ha una valenza autonoma e non è legato né all'esistenza di una ristrutturazione aziendale, contemplata invece dal precedente articolo 15, né al fatto che l'eccedenza in questione determini numericamente una procedura di licenziamento collettivo. Ne consegue la necessità del confronto sindacale in ogni caso di licenziamento plurimo, ossia di due o più risorse, la cui omissione implica una ipotesi di condotta antisindacale sanzionabile in base all'articolo 28 della legge 300/1970. È quanto di recente affermato dalla Corte di cassazione nella sentenza 13860/2019

Una compagnia di assicurazioni ha licenziato tre dipendenti e, dopo circa 8 mesi, altri due. A seguito degli ultimi due recessi, uno dei sindacati firmatari del Ccnl applicato è ricorso in giudizio lamentando l'antisindacalità della condotta aziendale per non aver attivato la procedura di confronto preventivo. La compagnia si è difesa sostenendo che l'articolo 16 deve essere letto in combinato disposto con l'articolo 15 e che la procedura sindacale deve attivarsi solo qualora gli esuberi siano stati conseguenza di una rilevante ristrutturazione aziendale.

La Cassazione argomenta in particolare che il fatto che l'articolo 16 non contenga alcun riferimento al precedente articolo 15 assume significativo rilievo, con la conseguenza che la procedura di consultazione deve essere attivata in tutti i casi di eccedenza di personale, sia se provocata da una ristrutturazione aziendale, sia se conseguenza di qualsiasi altro evento. Questa interpretazione, prosegue la Corte, non appare nemmeno irragionevole ben potendo le parti sociali prevedere previsioni più favorevoli a tutela dei lavoratori come, per esempio, assoggettare a una preventiva procedura di confronto anche casi non ricompresi nella legge 223/1991. Quanto, infine, al requisito della attualità della condotta, la Corte, in linea con i precedenti orientamenti, ritiene che questo requisito possa concretarsi anche nel caso in cui la singola azione lesiva, benché esaurita, possa determinare effetti durevoli nel tempo anche solo per la situazione di incertezza che ne consegue.

Al di là del merito della questione, l'articolo 16 nell'interpretazione proposta dai giudici crea un onere procedurale non di poco conto, forse sproporzionato rispetto agli effettivi interessi in gioco. E' auspicabile che nel prossimo rinnovo contrattuale le parti sociali prendano in esame la clausola, al fine di chiarire se l'interpretazione datane corrisponda ai loro intenti. A giustificare il dubbio concorre anche il fatto che nel settore del credito la contrattazione collettiva prevede, in caso di eccedenza di personale, una analoga procedura di consultazione sindacale preventiva, subordinandola tuttavia alla sussistenza dei requisiti per l'avvio di una procedura di licenziamento collettivo.

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