Contenzioso

Il tabagismo non esclude la malattia professionale per esposizione all’amianto

di Angelina Turco

Il tabagismo non esclude la malattia professionale in caso di morte del lavoratore per carcinoma polmonare dovuto all' esposizione all'amianto, ma ne è concausa.
È quanto stabilito dalla Corte di cassazione, con sentenza del 12 giugno 2019, n. 15762, a valle dell'impugnazione da parte datoriale della decisione delle Corti territoriali che avevano accertato il decesso per malattia professionale (carcinoma polmonare) di un lavoratore, contratta in seguito alla esposizione all'amianto e agli idrocarburi policiclici aromatici, e affermato la responsabilità datoriale, seppur limitata in ragione della sussistenza di una concausa, ovvero il tabagismo.
In premessa giova ricordare il concetto di "concause" contenuto nell'art. 41 del Codice Penale che, in assenza di definizioni specifiche sul piano civilistico, è utilizzato dalla giurisprudenza per delineare il concetto giuridico di nesso causale: «Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento. Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento.»
I Supremi giudici condividono pienamente la decisione della Corte d'Appello che in conformità al prevalente orientamento della Cassazione (sent. n. 13954/2014; n. 14615/2014; n. 17959/2005) ha chiarito che «anche nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova applicazione la regola contenuta nell'articolo 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, per il quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, salvo il temperamento previsto nello stesso articolo 41 c.p., in forza del quale il nesso eziologico è interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni». Tale ultima circostanza è stata esclusa nel caso in esame dalla corte di appello con particolare riferimento al tabagismo considerato concausa dell'evento, ma non causa esclusiva.

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