Contenzioso

L’indennità risarcitoria non spetta in tutti i casi di nullità del termine

di Valeria Zeppilli

La tutela risarcitoria di cui al quinto comma dell'articolo 32 del “collegato lavoro” (legge 183/2010) non si applica in tutti i casi in cui venga accertata la nullità del termine apposto a un contratto di lavoro.

La Corte di cassazione (sezione lavoro, 14 giugno 2019, numero 16052) ha infatti di recente ribadito che il danno forfettizzato da tale indennità copre esclusivamente il periodo che intercorre tra la scadenza del termine e la sentenza che ne accerta la nullità e dichiara la conversione del rapporto a tempo indeterminato.

Tale assunto, rilevato anche dalla Corte costituzionale con sentenza 226/2014, comporta che, affinché il danno forfettizzato previsto dall'articolo 32 possa essere riconosciuto, sono necessari due presupposti. Innanzitutto, occorre che vi sia effettivamente un periodo intermedio da risarcire; in secondo luogo, è indispensabile anche l'esistenza di una sentenza che dichiari la conversione del rapporto di lavoro a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato sin dall'inizio e che disponga la riammissione in servizio del lavoratore assunto in maniera illegittima.

La ratio è che la tutela risarcitoria spetta solo se esiste un periodo in cui il rapporto di lavoro che è stato ricostruito per effetto della sentenza la quale ha dichiarato la nullità del termine avrebbe potuto proseguire.

Se quindi, come nel caso oggetto della recente sentenza della Corte di cassazione, i giudici dichiarano la nullità della clausola con la quale è stato apposto il termine al contratto con conversione del rapporto di lavoro in un rapporto a tempo indeterminato, ma non dispongono la riammissione in servizio (ad esempio, perché il rapporto si era risolto per dimissioni anticipate), non vi è alcun periodo intermedio da risarcire e, pertanto, non va applicata la tutela di cui all'articolo 32, comma 5, del collegato lavoro.

La Cassazione si è anche soffermata sulla natura di tale tutela, che è quella di circoscrivere entro limiti predeterminati l'ammontare del risarcimento del danno dovuto a seguito dell'illegittima apposizione del termine a un contratto di lavoro e di integrare in tal modo la garanzia della conversione in contratto a tempo indeterminato, con il fine di assicurare la certezza dei rapporti giuridici attraverso un meccanismo di liquidazione del danno semplificato e di più rapida definizione. Meccanismo che, però, non opera sempre.

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