Contenzioso

No al licenziamento in caso di rifiuto di lavorare in giorno festivo

di Angelina Turco

È illegittimo il licenziamento del dipendente che si sia rifiutato di svolgere l’attività in giorno festivo infrasettimanale (nel caso di specie il 1° maggio) in assenza di un accordo individuale con il datore di lavoro. La Cassazione, con sentenza del 15 luglio 2019, numero 18887, è giunta a tale conclusione nel decidere sul ricorso di un lavoratore licenziato per aver rifiutato di adempiere, il 1° maggio 2010, all'incarico conferitogli dal suo responsabile il giorno precedente: effettuare un'operazione di controllo della sigillatura delle valvole e di assistenza delle operazioni di misurazione di un serbatoio di gasolio da caricare sulla nave.

Fonte istitutiva, completa e autosufficiente, del diritto inderogabile del lavoratore di astenersi dal prestare la propria attività in determinate festività celebrative di ricorrenze civili e religiose è la legge 260 del 1949 (come modificata dalla legge 90 del 1954). Tale legge peraltro non ha esteso alle festività infrasettimanali quelle eccezioni alla inderogabilità previste dalla legge, anteriore, la 370 del 1934. L'unica eccezione è stata successivamente prevista della legge 520 del 1952 per il personale di qualsiasi categoria alle dipendenze delle istituzioni sanitarie pubbliche e private, in presenza di "esigenze di servizio" che non permettano di usufruire di tale riposo.

La Cassazione accoglie il ricorso del lavoratore e ricorda in modo efficace i tratti della disciplina in materia:
– il diritto del lavoratore di astenersi dall'attività lavorativa in occasione delle festività infrasettimanali celebrative di ricorrenze civili è un diritto soggettivo e pieno con carattere generale (Cassazione 21209/2016);
– non è possibile rinunciare a tale diritto in virtù di una scelta unilaterale del datore di lavoro, ancorché motivata da esigenze produttive (Cassazione 16634/2005);
– la rinuncia è possibile solo a seguito di accordo individuale tra le parti (Cassazione 16592/2015), o di accordi sindacali stipulati da organizzazioni sindacali cui il lavoratore abbia conferito esplicito mandato (Cassazione 22482/2016);
– i contratti collettivi non potendo derogare in senso peggiorativo ad un diritto del singolo lavoratore, se non nel caso in cui egli abbia loro conferito esplicito mandato in tal senso, non possono prevedere l'obbligo del dipendente di lavorare nei giorni di festività infrasettimanali, in quanto incidente sul diritto dei lavoratori di astenersi dalla prestazione, indisponibile da parte delle organizzazioni sindacali (Cassazione 9176/1997).

In estrema sintesi, l'orientamento di legittimità, sposato dalla Suprema corte con la sentenza in commento, è nel senso che «la possibilità di svolgere attività lavorativa (non) sia rimessa alla volontà esclusiva del datore di lavoro o a quella del lavoratore, dovendo invece derivare da un loro accordo».

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