Contenzioso

Profili del giudicato in materia contributiva

di Silvano Imbriaci

Con l’ordinanza n. 18568 del 10 luglio 2019 la Sezione Lavoro della Cassazione ribadisce alcuni principi di grande rilevanza pratica, oltre che processuale, in tema di eccezione di giudicato in materia contributiva. Il merito della questione (che ha rilevanza solo marginale) riguarda la richiesta dell'ente previdenziale, rivolta ad un importante gruppo societario, di versamento della contribuzione per l'indennità di malattia nonostante tale prestazione, in virtù di accordi contrattuali interni, fosse a carico esclusivo dell'azienda e non dell'Inps. Sulla base di una pronuncia risalente della Cassazione che aveva sancito nella fattispecie la ricorrenza dell'obbligo contributivo, e atteso anche l'intervento normativo (in particolare l'articolo 20, comma 1, del Dl n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008, che aveva disposto l'esonero contributivo, ma solo a far data dal 1° gennaio 2009), la questione affrontata nella controversia riguarda proprio l'efficacia del precedente accertamento, ormai passato in giudicato, e riferito ad un periodo contributivo anteriore rispetto a quello oggetto di causa.

La parte privata aveva dubitato fin dall'inizio dell'efficacia di giudicato della precedente statuizione, in assenza di una piena identità tra azione esercitata in quel giudizio e quella attuale, essendo nel frattempo peraltro intervenuta una nuova disciplina normativa (l'articolo 20 citato) che aveva mutato gli assetti di riferimento, rendendo possibile tra le altre cose, dopo l'intervento della Corte costituzionale n. 82/2013, anche la restituzione delle somme indebitamente versate.

La Cassazione, sul punto, conferma tuttavia la decisione dei precedenti gradi di merito. Si afferma in particolare che, in materia contributiva, la statuizione sulla ricorrenza dell'obbligo formatasi nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento negativo produce i suoi effetti anche sulla causa di opposizione al titolo (stragiudiziale) formato sulla stessa contribuzione.

In altre parole, l'intangibilità del giudicato copre la pretesa impositiva dell'Inps anche nel momento in cui l'Istituto si munisca di un diverso titolo per la riscossione della contribuzione già accertata come dovuta, con efficacia di giudicato. Il fatto che sia chiesta la contribuzione mediante un titolo diverso rispetto alla sentenza che ha deciso sull'accertamento, non comporta la diversità di oggetto tra le due fattispecie. L'ente previdenziale che abbia ottenuto già un titolo di derivazione giudiziale può esperire la procedura di riscossione mediante iscrizione a ruolo o formazione di avviso di addebito in quanto nessuna norma impedisce tale scelta e il titolo stragiudiziale che così viene formato non è colpito da alcuna forma di invalidità quando abbia ad oggetto il recupero di contribuzione già accertata in via giudiziale (non vi è alcuna ipotesi di duplicazione dei titoli, in quanto il ricorso alla procedura di riscossione non comporta la richiesta di un nuovo accertamento della pretesa creditoria). L'ipotesi è molto frequente, in quanto l'Inps, soprattutto per i crediti più risalenti nel tempo, in via ordinaria forma avvisi di addebito per crediti già oggetto di accertamento giudiziale, al fine di procedere più celermente alle procedure di riscossione tramite il soggetto che per legge ne ha la competenza (oggi: agenzia delle Entrate – Riscossione).

L'efficacia del giudicato ha poi una valenza espansiva ulteriore, che si riverbera sul periodo successivo rispetto a quello oggetto di accertamento definitivo. In ordine ai rapporti giuridici di durata e alle relative obbligazioni contributive periodiche, la pronuncia su una fattispecie (su una frazione di tempo) ha effetti destinati a prodursi anche nel futuro, ossia nel tempo successivo alla sua emanazione, in presenza di una situazione sostanzialmente non diversa. L'unico limite, infatti, è rappresentato dalla sopravvenienza, di fatto o di diritto, che abbia la capacità di mutare il contenuto materiale del rapporto e di modificarne il regolamento (cfr. Cass. n. 20765/2018). Sotto questo profilo, non ha incidenza nel caso di specie lo ius superveniens costituito dall'articolo 20 citato: il principio della certezza del diritto impone di rendere insensibili le situazioni di fatto accertate con efficacia di giudicato ai successivi mutamenti della normativa di riferimento, anche con riferimento allo ius superveniens che contenga norme retroattive, salva una espressa e diversa volontà del legislatore. Dunque la norma successiva, in assenza di diverse indicazioni, non ha in via di principio la capacità di incidere in relazione a situazioni giuridiche già oggetto di una sentenza definitiva passata in giudicato.

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