Contenzioso

Gli obblighi dei datori sui dispositivi di protezione individuale secondo la Cassazione

di Angelina Turco

Con una serie di sentenze "gemelle", la Cassazione fa il punto sulla definizione di dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) e sull'obbligo di lavaggio e manutenzione degli stessi.
La Corte (sez. lav., ordinanze 25 luglio 2019, nn. 20206, 20207, 20208) ricorda in prima battuta il contenuto dell'art. 40 del D.Lgs. n. 626 del 1994, ovvero: «Si intende per dispositivo di protezione individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. Non sono dispositivi di protezione individuale: a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore; …». E prosegue richiamando l'art. 4 comma 5 dello stesso decreto che prevede che «. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, e in particolare … fornisce ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione». Spiegano i Supremi giudici che l'espressione "qualsiasi attrezzattura nonché ad "ogni complemento o accessorio" destinati al fine di proteggere il lavoratore "contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza e la salute durante il lavoro", deve essere intesa in senso lato proprio in ragione della finalizzazione a tutela del bene primario della salute. Di conseguenza è da censurare l'interpretazione dell'art. 40 «volta a far coincidere i D.P.I. con le attrezzature formalmente qualificate come tali in ragione della conformità a specifiche caratteristiche tecniche di realizzazione e commercializzazione, non tiene adeguatamente conto del tenore letterale delle disposizioni richiamate e, soprattutto, della finalità delle stesse, di tutela della salute quale diritto fondamentale (articolo 32 Cost.)».
Ulteriore importante precisazione fatta dalla Cassazione è che l'obbligo, posto dall'art. 4, comma 5 del D.Lgs. n. 626 del 1994, di fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, costituisce un precetto al quale il datore di lavoro è tenuto a conformarsi a prescindere dal fatto che il loro utilizzo sia specificamente contemplato nel documento di valutazione dei rischi, confezionato dal medesimo datore di lavoro; «la categoria dei D.P.I. deve essere quindi definita in ragione della concreta finalizzazione delle attrezzature, degli indumenti e dei complementi o accessori alla protezione del lavoratore dai rischi per la salute e la sicurezza esistenti nelle lavorazioni svolte, a prescindere dalla espressa qualificazione in tal senso da parte del documento di valutazione dei rischi e dagli obblighi di fornitura e manutenzione contemplati nel contratto collettivo».
La sentenza conclude con efficace sintesi specificando che «la nozione legale di Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) non deve essere intesa come limitata alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate, ma, in conformità alla giurisprudenza di legittimità, va riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva, sia pure ridotta o limitata, rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore, in conformità con l'art. 2087 c.c., norma di chiusura del sistema di prevenzione degli infortuni e malattie professionali, suscettibile di interpretazione estensiva in ragione sia del rilievo costituzionale del diritto alla salute, sia dei principi di correttezza e buona fede cui deve ispirarsi lo svolgimento del rapporto di lavoro. Nella medesima ottica il datore di lavoro è tenuto a fornire i suddetti indumenti ai dipendenti e a garantirne l'idoneità a prevenire l'insorgenza e il diffondersi di infezioni provvedendo al relativo lavaggio, che è indispensabile per mantenere gli indumenti in stato di efficienza e che, pertanto, rientra tra le misure necessarie "per la sicurezza e la salute dei lavoratori" che il datore di lavoro è tenuto ad adottare ai sensi del D.Lgs. n. 626 del 1994, articolo 4, comma 5, e del D.Lgs. n. 81 del 2008, articolo 15 e ss., e s.m.i.».

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