Contenzioso

Vittime del dovere, i paletti della Cassazione per il riconoscimento dei benefici ai familiari

di Angelina Turco

I benefici assistenziali per le vittime del dovere spettano a fratelli e sorelle solo se conviventi e dipendenti economicamente dal familiare deceduto.
La Corte d'Appello aveva riconosciuto a due sorelle di un cadetto dell'Accademia di Livorno, deceduto in un incidente aereo durante un volo di ambientamento, lo stato di vittime del dovere ai fini della concessione di vari benefici assistenziali, nello specifico gli assegni vitalizi ex art. 5, commi 3 e 4, legge n. 206 del 2004 ed ex art. 2, legge n. 407 del 1998 e l'assistenza psicologica ex art. 6, comma 2, legge n. 206 del 2004, che nel precedente grado di giudizio erano stati negati dal Tribunale in ragione del fatto che le ricorrenti, in quanto né conviventi né dipendenti economicamente dal familiare vittima del dovere, non potevano qualificarsi come "familiari superstiti" e titolari benefici in questione. I giudici della Corte di Appello avevano motivato il riconoscimento alle sorelle dei suddetti benefici in virtù del rinvio operato alla legge n. 466 del 1980 (disciplina di base per le vittime del dovere) dall'art. 82, comma 4 della legge n. 388 del 2000 (disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata), che ha esteso ai fratelli e sorelle anche non conviventi i benefici relativi in assenza di coniuge superstite, figli a carico, genitori, fratelli e sorelle conviventi a carico. I Giudici della Suprema Corte di Cassazione si sono trovati a decidere sul ricorso proposto contro la sentenza della Corte di Appello dai Ministeri della Difesa e dell'Interno, ad avviso dei quali la sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto che l'eccezionale disposizione contenuta nell'art. 82, comma 4 della legge n. 388 del 2000, sia applicabile, oltre che ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche, anche ai superstiti dei dipendenti pubblici vittime del dovere di cui all'art. 1, comma 564 della legge n. 266 del 2005, cui va applicata la disciplina contenuta nell'art. 6 della legge n. 466 del 1980. In particolare, sostengono i ricorrenti, l'art. 6 attribuisce il diritto ad ottenere la speciale elargizione ed i successivi benefici, secondo un certo ordine, ai fratelli ed alle sorelle se conviventi a carico, mentre l'articolo 82, comma 4, della legge n. 388 del 2000, che include i fratelli e sorelle anche a prescindere da tale stato, si riferisce espressamente ed esclusivamente alle vittime di azioni terroristiche e solo nei loro riguardi la elargizione può, con valore eccezionale rispetto alla regola, essere riconosciuta ai fratelli ed alle sorelle anche non conviventi e non a carico della vittima.
La Corte di cassazione, con ordinanza del 23 luglio 2019, n. 19928, accoglie la tesi dei Ministeri ricorrenti dando seguito a quanto già stabilito dalle sezioni unite con la sentenza n. 22753 del 25 settembre 2018, che ha affermato, proprio in relazione alla domanda delle sorelle né conviventi, né a carico, di un militare deceduto a causa di una sciagura aerea, che i superstiti delle vittime del dovere «sono quelli individuati dalla legge n. 466 del 1980, articolo 6, che, per la categoria dei fratelli e delle sorelle, richiede il requisito della convivenza e della dipendenza economica, al fine dell'erogazione dei benefici, in ragione della natura assistenziale di questi ultimi; la legge n. 266 del 2005, non ha provveduto, infatti, all'unificazione della categoria delle vittime del dovere con quella delle vittime della criminalità organizzata, avendo solo fissato l'obiettivo di un progressivo raggiungimento di tale fine; né tale interpretazione si pone in contrasto con l'articolo 3 Cost., trattandosi di erogazioni speciali previste per categorie portatrici di diritti posti a presidio di differenti valori, sia pure tutti di rilevanza costituzionale».

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