Contenzioso

Nelle gare pubbliche accesso agli atti dai confini allargati

di Guglielmo Saporito

Chi partecipa ad una gara ha accesso ai preventivi di spesa altrui: lo sottolinea il Tar di Milano con la sentenza 630/2019, relativa a un incarico professionale conferito da un ente locale ad una cooperativa per i servizi di assistenza legale.

La novità riguarda sia l’accesso che il procedimento, incerto tra l’articolo 22 della legge 241/1990 (che esige un interesse al documento cui si chiede accesso) e l’articolo 5, comma 2 Dlgs 33/2013 (accesso civico generalizzato, senza motivazione). Il Tar propende per la prima soluzione mentre il Consiglio di Stato (3780/2019) per l’accesso civico generalizzato, perché le materie sottratte all’accesso sono tassative e non tollerano analogie interpretative: se non si ricada in una materia esplicitamente sottratta (quale la sicurezza nazionale), possono esservi solo specifici casi di limitazione.

Escludendo l’accesso per mera curiosità o per accaparrarsi dati sensibili coperti dall’ordinaria segretezza aziendale, tutto il resto è accessibile, perché prevalgono le esigenze generali di «controllo diffuso sul perseguimento dei compiti istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche» (articolo 5 comma 2 Dlgs 33 /2013) come strumento di prevenzione e contrasto della corruzione. Il settore è in continua evoluzione, perché anche l’impresa che non ha partecipato a una gara ha diritto ad accedere agli atti della procedura di appalto (Consiglio di Stato 3780/2019), senza che possa rappresentare un ostacolo l’asserita voluminosità della documentazione di gara.

Ad esempio, il principio è stato applicato ad una gara per manutenzione di automezzi Ausl, concedendo l’accesso non solo al contratto stipulato con l’aggiudicatario, ma anche ai documenti attestanti i singoli interventi, i preventivi dettagliati, i collaudi ed i pagamenti, anche con la relativa documentazione fiscale dettagliata (le fatture pagate all’aggiudicatario). La documentazione fiscale, in particolare, è stata resa accessibile perché non avrebbe potuto compromettere segreti del processo industriale della società aggiudicataria dell’appalto. Il servizio prestato, infatti, riguardando la manutenzione e riparazione di veicoli (prestazione standardizzata e altamente ripetitiva, con tecniche ed interventi desumibili dai libretti di manutenzione), poteva avere ben pochi segreti commerciali o industriali.

In sintesi, non solo vi è accesso indipendentemente dalla partecipazione ad una gara o dalla sua impugnazione (Tar Napoli 2379/2019), ma si può ottenere anche accesso ai preventivi altrui ed alle fatture relative ai lavori svolti, rendendo accessibile e controllabile, oltre la procedura di gara, anche l’esecuzione dell’appalto. Fino a poco tempo fa, al di fuori della gara, l’accesso agli atti di esecuzione di un contratto pubblico era stato, al più, consentito ai subappaltatori creditori dell’aggiudicataria (Tar Lazio 8639/2013), ma ora l’accesso si estende anche agli imprenditori in potenziale concorrenza, nonché ai momenti successivi alla gara stessa.

La sentenza n. 63/19 del Tar di Milano

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