Contenzioso

La falsità delle firme non rende invalido il licenziamento se c’è la ratifica

di Roberta Di Vieto e Marco Di Liberto

Il Tribunale del Lavoro di Roma si è pronunciato sulla legittimità di un licenziamento per giusta causa intimato a un lavoratore che, durante l'assenza dal lavoro per malattia, ha svolto diverse attività extra-lavorative, risultate non compatibili con la sua patologia.
La sentenza 26 luglio 2019, n. 3888 in esame suscita interesse sotto diversi profili, poiché tratta molteplici aspetti giuridici, di natura processuale e sostanziale e tutti di particolare rilievo, e affronta un caso caratterizzato da una pluralità di giudizi promossi dal lavoratore nei confronti del proprio datore di lavoro.
In particolare, il caso deciso dal Tribunale di Roma concerne un lavoratore che si era ripetutamente assentato dal servizio per asserito stato di malattia e per lunghi periodi, circostanza che aveva indotto il datore di lavoro a incaricare un'agenzia investigativa affinché accertasse se il comportamento tenuto dal lavoratore durante la malattia risultasse incompatibile con l'asserito stato patologico, ovvero tale da comprometterne o ritardarne la guarigione clinica.
Le verifiche investigative compiute accertavano effettivamente che, nonostante il lavoratore fosse assente dal lavoro a fronte di una certificata lombosciatalgia, durante tale assenza egli aveva svolto attività extra-lavorative (pulizie, trasporto di materiale, sollevamento di oggetti, guida di un'autovettura, ed altre analoghe incombenze) risultate complessivamente incompatibili con l'asserita malattia.
Pertanto, all'esito di due procedimenti disciplinari avviati nei confronti del lavoratore, egli veniva licenziato per giusta causa, ed agiva poi in giudizio ex lege 92/2012, impugnando il recesso avanti il Tribunale del Lavoro di Roma. La fase sommaria di tale giudizio si concludeva con un'ordinanza di rigetto delle domande del lavoratore, che veniva condannato anche alla refusione delle spese di lite per responsabilità aggravata ex art. 96 Cpc..
Il lavoratore esperiva quindi opposizione avverso tale ordinanza, lamentando l'invalidità del recesso sulla scorta di diversi motivi: l'asserita falsità delle firme presenti sulle lettere di contestazione disciplinare e sulla comunicazione di proroga dei termini procedurali, circostanza asseritamente rilevata solo all'esito della fase sommaria del giudizio, e che lo aveva indotto ad esperire un'azione per querela di falso in corso di causa ex art. 221 c.p.c.; l'asserita violazione del principio di tempestività del recesso, in ragione del tempo trascorso tra l'accertamento dei fatti e l'avvio del procedimento disciplinare; la natura discriminatoria e/o ritorsiva del recesso, poiché asseritamente intervenuto a seguito di un lungo periodo di demansionamento e di mobbing attuati in suo danno.
A fronte dell'azione per querela di falso promossa in corso di causa, il Giudice del Lavoro sospendeva il giudizio di opposizione sino all'esito di tale azione; nelle more di tali giudizi, il lavoratore promuoveva anche un separato giudizio - sempre dinnanzi al Tribunale del Lavoro di Roma, e che veniva affidato al medesimo Giudice che trattava il giudizio di opposizione - lamentando di essere stato demansionato e mobbizzato prima di essere stato licenziato e richiedendone il risarcimento dei danni.
In una prima fase le suddette azioni avevano esito positivo per il lavoratore, poiché il Tribunale Ordinario di Roma dichiarava la falsità delle firme dei documenti propedeutici al licenziamento, ed il Giudice del Lavoro capitolino accoglieva le domande in punto di demansionamento e mobbing, condannando la società al risarcimento dei relativi danni.
Pertanto, il lavoratore riassumeva il giudizio di opposizione in ordine al licenziamento, confidando che l'esito dei suddetti giudizi potesse avvalorare ulteriormente le tesi sostenute.
Tuttavia, all'esito del suddetto giudizio di opposizione, il Tribunale del Lavoro di Roma respingeva le domande del lavoratore, riconfermando la legittimità del recesso, già dichiarata all'esito della fase sommaria del processo, e condannando il lavoratore alla refusione delle spese di lite.
La sentenza resa dal Giudice dell'opposizione merita un'approfondita analisi, poiché si sofferma su tutti i profili dedotti dal ricorrente, rigettandoli sulla scorta di motivazioni articolate e giuridicamente apprezzabili.
In primo luogo ed in relazione all'eccepita violazione del principio dell'immediatezza della contestazione disciplinare ex art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, il Giudice, nel respingere tale eccezione, ha ritenuto congruo, e non lesivo del diritto di difesa del lavoratore, il lasso di tempo intercorso tra l'accertamento dei fatti e l'invio delle lettere di contestazione disciplinare.
In tal senso, ad avviso del Giudice, la circostanza che i fatti oggetto delle due lettere di contestazione disciplinare si fossero verificati oltre due mesi prima dell'invio di tali missive non è rilevante ai fini della valutazione della tempestività dell'azione, giacché tali fatti erano stati appresi dal datore di lavoro solo dopo aver ricevuto le relazioni investigative, pervenute alla società rispettivamente un mese prima ed a pochi giorni dall'avvio delle suddette azioni disciplinari. Tali intervalli temporali sono stati ritenuti pertanto congrui dal Giudice, che ha aderito ai consolidati orientamenti giurisprudenziali in materia, secondo cui il principio di immediatezza della contestazione disciplinare ex art. 7 L. 300/1970 deve essere inteso in un'accezione relativa, essendo compatibile con un intervallo di tempo necessario al datore di lavoro per l'accertamento dei fatti contestati al dipendente (ex multis, Cass. n. 12337/2016, Cass. n. 21203/2013).
Per quanto invece attiene all'invocata illegittimità del licenziamento conseguente all'accertata falsità delle suddette firme, il Giudice ha respinto le tesi del ricorrente, aderendo integralmente alle difese della società resistente, poiché ha ritenuto che tale vizio non inficiasse la validità del licenziamento, in quanto il datore di lavoro aveva successivamente ratificato gli effetti di tali atti, con efficacia retroattiva ed ai sensi dell'art. 1399.c.c., attraverso più comportamenti concludenti.
In particolare, il Giudice ha ritenuto che i documenti muniti di firma irregolare fossero incontestabilmente riferibili al datore di lavoro, oltre che certamente provenienti dalla sfera giuridica dello stesso, ed ha inoltre evidenziato come la lettera di licenziamento intervenuta successivamente a tali documenti fosse stata regolarmente firmata dal soggetto legale rappresentante della società, costituitasi poi nel giudizio promosso dal lavoratore e resistendo anche alle eccezioni sollevate dal lavoratore sul punto. Pertanto, ad avviso del Giudice, tali circostanze avevano determinato l'intervenuta ratifica degli effetti derivanti dai documenti muniti di firma regolare, effetti che erano stati sanati ai sensi dell'art. 1399 c.c..
Nelle motivazioni della sentenza in esame il Giudice ha ricordato come l'istituto di cui all'art. 1399 c.c., che prevede la possibilità di ratifica, con effetto retroattivo, del contratto concluso dal soggetto privo del potere di rappresentanza, risulti applicabile anche ai negozi unilaterali come il licenziamento. La sentenza ha pertanto aderito ai consolidati orientamenti giurisprudenziali in materia (Cass. n. 28514/2008, Cass. n. 17461/2003), sancendo che l'illegittimità dell'atto di licenziamento per carenza di potere dell'organo societario che l'ha emanato, rende l'atto inefficace fino all'eventuale ratifica da parte dell'organo legittimamente deliberante, ratifica che ha effetto retroattivo sino alla data di emanazione del provvedimento illegittimo, salvo che nel frattempo non sia intervenuta autonoma causa di estinzione del rapporto di lavoro.
Tali orientamenti giurisprudenziali sono stati recentemente confermati dalla Suprema Corte, che, con sentenza n. 17999 del 4 luglio 2019, ha riaffermato che il licenziamento di un lavoratore intimato da un organo del datore di lavoro che sia privo del relativo potere "realizza una situazione soggettivamente complessa a formazione successiva, destinata a perfezionarsi con la ratifica del dominus, in mancanza della quale l'atto di recesso non è né nullo, né annullabile, ma temporaneamente privo di effetti e soltanto nei confronti dell'ente irregolarmente rappresentato".
Sotto altro profilo, nella sentenza in esame il Giudice si è pronunciato anche in merito alla legittimità sostanziale del licenziamento, ed ha ritenuto che il datore di lavoro avesse assolto l'onere probatorio in merito alla sussistenza materiale dei fatti contestati ed all'incompatibilità della patologia sofferta dal lavoratore con le plurime attività dallo stesso svolte durante la malattia.
Anche a tale proposito il Tribunale di Roma si è uniformato agli orientamenti giurisprudenziali richiamati nella sentenza (ex multis, Cass. n. 5809/13, Cass. n. 16375/2012, Cass. n. 9474/2009), osservando che lo svolgimento di altra attività lavorativa o extra-lavorativa da parte del lavoratore assente per malattia "è idoneo a violare i doveri generali di correttezza e buona fede e gli obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, oltre che nell'ipotesi in cui tale attività estrema sia per sé sufficiente a far presumere l'inesistenza della malattia, dimostrando quindi una fraudolenta simulazione, anche nel caso in cui la medesima attività, valutata con giudizio ex ante in relazione alla patologia ed all'attività svolta, possa pregiudicare o ritardare la guarigione ed il rientro in servizio, con conseguente irrilevanza della tempestiva ripresa del lavoro alla scadenza del periodo di malattia, gravando sul lavoratore l'onere di provare la compatibilità dell'attività svolta con la malattia impeditiva della prestazione lavorativa, e perciò l'inidoneità di tale attività a pregiudicare il recupero delle normali energie lavorative".
In ragione di tali principi, il Giudice ha riconfermato la legittimità e proporzionalità del licenziamento già dichiarata all’esito della fase sommaria, poiché l'istruttoria aveva dimostrato che le attività extra-lavorative svolte dal lavoratore avessero pregiudicato o ritardato il già precario stato di salute dello stesso, affetto da una pregressa disabilità, ed il lavoratore non aveva in ogni caso dimostrato che tali attività fossero compatibili con la patologia sofferta.
Infine, il Giudice ha escluso anche che il licenziamento avesse natura ritorsiva o pretestuosa, ed ha ritenuto irrilevante a tali fini l'esito del giudizio relativo al lamentato demansionamento, sebbene tale giudizio fosse stato deciso dal medesimo Giudice.
In particolare, il Giudice ha rilevato che le condotte mobbizzanti accertate risalivano a molti anni prima del licenziamento, e che il "giudizio relativo al lamentato demansionamento del ricorrente era stato promosso dopo il giudizio relativo all'impugnativa del licenziamento", pertanto "pare difficile ravvisare un intento ritorsivo del datore di lavoro a seguito dell'iniziativa giudiziaria del ricorrente", posto che "la condotta ritorsiva può essere la conseguenza di un comportamento ritorsivo del datore e non la causa".

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