Contenzioso

Vie di fatto anche se solo tentate

di M.Pri.

Le “vie di fatto” si concretizzano anche se non si verifica un effettivo ricorso alla violenza fisica nei confronti di un’altra persona, come specificato nell’ordinanza 22636/2019 della Cassazione.

Un dipendente è stato licenziato a seguito del comportamento tenuto nei confronti di un suo superiore. Decisione confermata in primo e in secondo grado. Il lavoratore, quindi, ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che si sia verificato un alterco senza vie di fatto il quale, secondo il contratto collettivo, non avrebbe dovuto essere sanzionato con il licenziamento.

Nello specifico, il ricorrente ha aggredito verbalmente il capo ufficio, ha lanciato un telefono cordless aziendale contro un muro, ha brandito un bastone nei confronti del superiore ed è stato fermato nella sua azione dall’intervento di due dipendenti.

La Cassazione afferma che per “alterco” si intende «qualsiasi discussione, o litigio, animata e scomposta tra due persone». Perché ci sia il passaggio alle “vie di fatto” «occorre che tale diverbio sia stato caratterizzato da un ricorso alla violenza, intesa come estrinsecazione di energia fisica trasmodante in un pregiudizio fisico, anche tentato, verso una persona o una cosa».

La minaccia, invece, non comporta il pregiudizio fisico nei confronti di un’altra persona. L’alterco, affermano i giudici, può essere abbinato a minacce o vie di fatto ma queste due cose sono alternative tra loro.

Il comportamento tenuto dal lavoratore si è caratterizzato per un pregiudizio fisico, anche solo potenziale e/o tentanto e in quanto tale soggetto a essere sanzionato con il licenziamento.

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