Contenzioso

Negli studi legali dipendenti nascosti tra i collaboratori

di Angelo Zambelli


La Cassazione, sentenza 22634/2019, ha ritenuto che sia da qualificare come subordinata l'attività espletata da un lavoratore che, pur in assenza del titolo di avvocato, ha prestato attività di natura prevalente intellettuale a favore di uno studio legale.

La persona è stata assunta dallo studio legale nel 1984 con un contratto di lavoro subordinato con generica qualifica di segretario e, dopo un asserito licenziamento intervenuto nel 1990 (allegato dal datore di lavoro ma non provato in sede giudiziale), ha proseguito l'attività a favore dello studio legale sino al 2001 quale collaboratore autonomo. Il lavoratore ha proposto ricorso per ottenere il pagamento di differenze retributive, deducendo la natura subordinata dell'intero rapporto di lavoro dal febbraio 1984 al maggio 2001.

Avverso la sentenza di rigetto resa nel primo grado di giudizio, il lavoratore ha presentato ricorso alla Corte d'appello di Bari che ha riformato la sentenza, qualificando come subordinato il rapporto di lavoro in quanto ha riscontrato la sussistenza degli indici della subordinazione.

La Suprema Corte - nel rigettare il ricorso e nel richiamare i propri precedenti (in particolare la sentenza 3594/2011) – ha ribadito come «in relazione alla qualificazione come autonome o subordinate delle prestazioni rese da un professionista in uno studio professionale…la sussistenza o meno della subordinazione dovesse essere verificata in relazione all'intensità della etero-direzione della prestazione, al fine di stabilire se l'organizzazione fosse limitata al coordinamento dell'attività…oppure eccedesse le esigenze di coordinamento per dipendere direttamente e continuativamente dall'interesse dello studio stesso, responsabile nei confronti dei clienti di prestazioni assunte come proprie e non della sola assicurazione di prestazioni altrui».

La sentenza condivide la conclusione raggiunta dalla Corte d'appello che, nell'individuare gli indici normativi del lavoro subordinato e autonomo e gli elementi indiziari dotati di efficacia probatoria sussidiaria ai fini della qualificazione giuridica del rapporto di lavoro, ha ritenuto integrata la fattispecie di cui all'articolo 2094 del codice civile valorizzando elementi quali: l'attività prestata all'interno dello studio, l'impossibilità di svolgere in via autonoma la prestazione in assenza del titolo di avvocato, le direttive impartite dal titolare dello studio legale, l'osservanza di un orario imposto dalla stessa organizzazione dello studio, la natura delle mansioni svolte di supporto a quelle dell'avvocato e nell'interesse dei clienti di quest'ultimo.

La Cassazione ha confermato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui nei casi di prestazioni lavorative caratterizzate da un elevato contenuto professionale, la sussunzione del rapporto di lavoro nel tipo autonomo o subordinato deve essere compiuta dal giudice valutando il comportamento complessivo concretamente tenuto dalle parti, avvalendosi ai fini di tale accertamento di «elementi sussidiari, che il giudice di merito deve individuare sulla base del concreto atteggiarsi delle prestazioni lavorative» (Cassazione, 4770/2003 e 9967/2005).

Da quanto emerge nella sentenza, la fattispecie affrontata dalla Cassazione sembrerebbe riferirsi ai “paralegal” di matrice anglosassone che sono infatti dipendenti della law firm per cui lavorano.

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