Contenzioso

No allo sciopero contro un altro sindacato

di Giuseppe Bulgarini d'Elci


Non costituisce legittimo esercizio del diritto di sciopero un'astensione ad oltranza dal lavoro proclamata da un gruppo di lavoratori aderenti ad una sigla sindacale al precipuo scopo di ottenere l'allontanamento dello stabilimento aziendale di un altro lavoratore, riconducibile ad una sigla sindacale concorrente.

Risulta, pertanto, legittimo il licenziamento disciplinare intimato senza preavviso ai lavoratori che, facendosi scudo con un illecito e strumentale esercizio del diritto di sciopero, hanno ingiustificatamente rifiutato lo svolgimento della prestazione lavorativa per oltre quattro giornate di lavoro.

Il tribunale di Piacenza ha espresso queste conclusioni (decreti di rigetto del 23 agosto 2019) in un doppio procedimento, avviato collettivamente dai lavoratori licenziati per giusta causa e dalla sigla sindacale a cui gli stessi lavoratori appartengono, sul presupposto che il datore di lavoro avesse negato il diritto di sciopero e, dunque, posto in essere una condotta antisindacale.

Il casus belli ha visto contrapposti, l'un contro l'altro armati, lavoratori di un'impresa dei servizi ambientali iscritti a due sigle sindacali autonome in forte conflitto tra di loro, tanto che nei mesi precedenti era stato necessario innalzare un muro divisorio per separare gli operai dei due schieramenti.

Un normale diverbio tra due dipendenti è stato la miccia che, terminato il turno e abbandonati i locali aziendali, ha determinato una violenta rissa tra un gruppo di lavoratori delle due sigle sindacali, la quale si è conclusa con l'intervento del pronto soccorso per tre operai colpiti con tirapugni da un collega iscritto al sindacato nemico. L'impresa ha sanzionato quest'ultimo lavoratore con alcuni giorni di sospensione dal lavoro, ma questa misura è stata ritenuta inadeguata da parte dei lavoratori della sigla sindacale concorrente, che hanno dato impulso a una astensione ad oltranza dal lavoro allo scopo di ottenere l'allontanamento del collega dallo stabilimento.

L'impresa ha ritenuto il ricorso allo sciopero illegittimo e ha licenziato i dipendenti. Sia i lavoratori che la sigla sindacale ricorrevano al giudice del lavoro per chiedere l'annullamento dei provvedimenti espulsivi.

Il giudice piacentino ha respinto entrambi i ricorsi, evidenziando che l'esercizio del diritto di sciopero è funzionale alla tutela dei lavoratori contro un interesse del datore di lavoro e non può essere, viceversa, utilizzato come strumento di affermazione del potere di una sigla sindacale contro l'altra. Se è naturale, in altre parole, che lo strumento di lotta sindacale dell'astensione sia utilizzato dal sindacato per contestare l'esercizio dei poteri datoriali, appare del tutto estraneo alla finalità dello sciopero una mobilitazione che i lavoratori di una sigla sindacale abbiano promosso per sollecitare il datore di lavoro ad allontanare il lavoratore di una sigla sindacale concorrente.

Il diritto allo sciopero non può ridursi a una «guerra tra bande» – conclude il tribunale - né può essere piegato agli interessi di una sigla sindacale contro una sigla sindacale concorrente, perché ciò equivarrebbe a ridurre l'impresa «alla stregua di vaso di coccio tra vasi di ferro».

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