Contenzioso

Trasferimento d’azienda, no ai benefici per l’assunzione dei lavoratori dalle liste di mobilità

di Angelina Turco

Il diritto ai benefici per l'assunzione dei lavoratori dalle liste di mobilità va escluso quando tra le due imprese sia intervenuto un contratto di affitto del complesso dei beni aziendali tale da configurare un trasferimento di azienda. È la conclusione alla quale è giunta la Corte di cassazione con ordinanza del 24 settembre 2019, numero 23781.

Il contenzioso ha avuto origine da una cartella esattoriale con cui l'Inps, a seguito di accertamento ispettivo, ha agito per il recupero di contributi previdenziali, negando il diritto alla fruizione dei benefici previsti dalla legge 223 del 1991 (abrogati dal 2017, ma operanti ratione temporis) per l'assunzione dei lavoratori dalle liste di mobilità.

Una società aveva preso in affitto, inclusi tutti i beni aziendali, senza subentro nei contratti in essere né nei rapporti di lavoro con i dipendenti, due aziende dichiarate fallite. Con separato accordo sindacale è stata concordata l'assunzione a tempo determinato di tutti i dipendenti delle società fallite.

Alla scadenza il curatore ha collocato i dipendenti in mobilità e ha provveduto al loro licenziamento. La società ricorrente ha assunto tutti i lavoratori dalle liste di mobilità, fruendo dei benefici contributivi previsti dalla legge 223/1991.

La Corte d'appello ha ritenuto che la società non potesse usufruire dei benefici contributivi, in quanto la finalità di tali agevolazioni è incentivare l'assunzione di lavoratori che hanno perso il posto di lavoro e fruiscono di un'indennità a carico del sistema previdenziale, e che tale finalità sarebbe frustrata se la norma fosse usata per ottenere agevolazioni contributive attraverso la collocazione in mobilità e poi la riassunzione presso la stessa azienda: nel caso in esame non c’è stata la cessazione effettiva dell'attività delle aziende di provenienza e l'assunzione presso una diversa (da intendersi come un complesso di beni organizzati per la produzione) e il contratto di affitto con le procedure fallimentari non ha creato un nuovo complesso produttivo.

I supremi giudici confermano la tesi della Corte d'appello, affermando che «il diritto ai benefici va escluso ove tra le due imprese sia intervenuto un contratto di affitto del complesso dei beni aziendali, idoneo a configurare un trasferimento di azienda ex articolo 2112 c.c.; né rileva che la cessione sia avvenuta nell'ambito di una procedura fallimentare, in quanto il fallimento della società non determina, di per sé, il venir meno del bene giuridico "azienda" inteso come complesso di elementi materiali e giuridici organizzati al fine dell'esercizio dell'impresa» (Cassazione 18402/2016, 10428/2017, 8972/2018).

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