Contenzioso

Alla pensione anticipata invalidi si applica la finestra di 12 mesi

di Valeria Zeppilli

Anche la pensione anticipata prevista per gli invalidi soggiace allo slittamento di dodici mesi per il conseguimento del diritto al trattamento di vecchiaia introdotto dal Dl 78/2010. A chiarirlo è stata la Corte di cassazione (sezione lavoro, 30 settembre 2019, numero 24363), accogliendo il ricorso presentato dall'Inps e ponendosi in continuità con il suo più recente orientamento.

Per i giudici basta considerare che il decreto legge 78/2010, all'articolo 12, individua l'ambito di applicazione soggettivo delle finestre, e quindi lo slittamento di dodici mesi dell'accesso alla pensione di vecchiaia, in maniera molto ampia, delineando un perimetro all'interno del quale rientrano anche i soggetti invalidi in misura non inferiore all'80% che, in quanto tali, hanno diritto alla pensione di vecchiaia anticipata prevista dal Dlgs 502/1993.

Tale ultimo provvedimento normativo, del resto, ha introdotto una pensione anticipata che deve essere considerata come un normale trattamento di vecchiaia, per il quale sono solo derogate le norme che hanno innalzato la soglia dell'età pensionabile prima in vigore. In altre parole, come già affermato dalla stessa Cassazione nella pronuncia 11750/2015, lo stato di invalidità è solo una condizione che permette di accedere alla pensione di vecchiaia con i vecchi requisiti di età, ma il trattamento riconosciuto non deve essere snaturato e resta sempre e comunque un trattamento diretto di vecchiaia.

Ciò posto, a nulla vale in senso contrario sostenere che la legge avrebbe dovuto affermare in maniera esplicita l'inclusione delle pensioni di vecchiaia anticipate nel meccanismo delle finestre, trattandosi di un'affermazione che non può essere giudicata corretta se solo si considera che tali pensioni rientrano nell'ampio disposto utilizzato in via residuale nel decreto legge 78, che estende il meccanismo non solo ai soggetti che dal 2011 maturano il diritto di accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato, ma anche a tutti i soggetti che, negli altri casi, maturano il diritto di accesso alla pensione di vecchiaia «alle età previste dagli specifici ordinamenti».

Per la Corte, inoltre, non vengono in rilievo neanche principi di ordine costituzionale che consentano di sindacare una soluzione normativa che è ispirata alla necessità di contenimento finanziario e riequilibrio del sistema previdenziale e che, peraltro, è solo temporanea e non ha mai messo in discussione la disciplina di favore prevista dal legislatore del 1992.

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