Contenzioso

Se la divisa da lavoro protegge, allora è un Dpi

di Luigi Colantuoni e Uberto Percivalle

Il datore di lavoro è tenuto a eseguire direttamente il lavaggio delle divise, qualora tale misura sia indispensabile al fine di prevenire l'insorgenza o la diffusione di infezioni a danno dei lavoratori e dei loro familiari, a cui il rischio si estenderebbe in caso di lavaggio effettuato in ambito domestico.

Con le ordinanze gemelle 26217 e 26218 del 16 ottobre 2019, la Cassazione è tornata sul tema della qualificazione delle tute degli operatori ecologici come Dpi (dispositivi di protezione individuale) e del conseguente obbligo datoriale di manutenzione e lavaggio delle stesse.
La questione era già stata trattata dalla Suprema corte che, in numerose cause aventi il medesimo oggetto, aveva affermato il principio secondo cui la nozione di dispositivi di protezione individuale vada «riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva rispetto a qualsiasi rischio per la salute e sicurezza del lavoratore, in conformità con l'articolo 2087 del codice civile; ne consegue la configurabilità a carico del datore di lavoro di un obbligo di continua fornitura e di mantenimento in efficienza degli indumenti di lavoro inquadrabili nella categoria dei Dpi».

Sulla base di tali principi, la Corte ha accolto il ricorso di due lavoratori e cassato, con rinvio, le sentenze della Corte d'appello di Cagliari che ha escluso che gli indumenti da lavoro forniti dalla società potessero essere qualificati come Dpi e ponendo a carico dei dipendenti il lavaggio degli stessi (in tal modo rettificando l'erronea interpretazione dell'articolo 40 del Dlgs 626/1994 (oggi sostituito dall'articolo 74 del Dlgs 81/2008). Da una controversia inerente la ripartizione della responsabilità e dei costi del lavaggio degli indumenti da lavoro, la Corte trae spunto per riflettere sulle circostanze in cui tali indumenti costituiscano Dpi.

Pare opportuno qui ricordare che già la circolare ministeriale 34/1999 aveva elencato le diverse funzioni a cui possono assolvere gli indumenti di lavoro e precisamente quali:
a) elementi distintivi di appartenenza aziendale, come ad esempio le uniformi o le divise;
b) mera preservazione degli abiti civili dalla ordinaria usura connessa all'espletamento dell'attività lavorativa;
c) protezione da rischi per la salute e la sicurezza.

Proprio in quest'ultimo caso era stato affermato che rientrano nei dispositivi di sicurezza, in base all'articolo 40 del Dlgs 626/1994, a titolo esemplificativo, gli indumenti adottati per evitare il contatto con sostanze nocive, tossiche, corrosive o con agenti biologici. E ciò pare essere proprio il caso degli operatori ecologici (specie nel caso esaminato dalla Corte, ove non risultavano adottati mezzi diversi per fronteggiare il contatto con sostanze nocive per la salute).

Afferma inoltre la Cassazione che l'obbligo di fornire idonei Dpi «costituisce un precetto al quale il datore di lavoro è tenuto a conformarsi a prescindere dal fatto che il loro utilizzo sia specificamente contemplato nel documento di valutazione dei rischi, confezionato dal medesimo datore di lavoro».

Come si può notare, la classificazione degli indumenti di lavoro come Dpi dev'essere definita in ragione della funzione protettiva svolta in concreto e della loro idoneità, seppur minima, di ridurre i rischi legati all'esecuzione dell'attività lavorativa, costituendo uno specifico obbligo datoriale, imposto dalla normativa antinfortunistica, quello di porre in essere tutte le misure necessarie per garantire la salute e sicurezza dei lavoratori.

Le indicazioni fornite dalla Cassazione con le ordinanze gemelle 26217 e 26218 sono dunque preziose per tutte le imprese che, nell'ambito della propria organizzazione, adottino divise da lavoro: in tali casi va prudentemente effettuata un'opportuna valutazione dei rischi legati alle lavorazioni e della funzione, protettiva o meno della salute e sicurezza dei lavoratori, svolta dagli indumenti, aggiornando se del caso il documento di valutazione dei rischi e adottando di conseguenza le misure più idonee a mantenere in efficienza i Dpi.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©