Contenzioso

Stato di disoccupazione e svolgimento di attività lavorativa

di Silvano Imbriaci

La questione affrontata dalla sentenza della Cassazione, sezione lavoro, del 28 ottobre 2019, n. 27506, riguarda la verifica della sopravvivenza dello stato di disoccupazione in presenza di svolgimento di attività lavorativa nel periodo di percezione dell'indennità. In astratto, infatti, non necessariamente lo stato di disoccupazione si perde in presenza di svolgimento di qualunque tipo di attività: la disciplina è infatti specifica ed è contenuta nell'art. 4 del d.lgs. n. 181/2000, come sostituito dal d.lgs. n. 297/2002 (art. 5).

In particolare, secondo la normativa ora indicata, i principi che regolano l'accertamento dello stato di disoccupazione (e che le Regioni devono stabilire nella regolamentazione di tali verifiche) sono:
a) la conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorative tali da assicurare un reddito minimale annuo non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione;
b) la perdita dello stato di disoccupazione in caso di mancata presentazione senza giustificato motivo alla convocazione del servizio competente nell'ambito delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3;
c) la perdita dello stato di disoccupazione in caso di rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato o determinato o di lavoro temporaneo ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196, con durata del contratto a termine o, rispettivamente, della missione, in entrambi i casi superiore almeno a otto mesi, ovvero a quattro mesi se si tratta di giovani, nell'ambito dei bacini, distanza dal domicilio e tempi di trasporto con mezzi pubblici, stabiliti dalle Regioni;
d) la sospensione dello stato di disoccupazione in caso di accettazione di un'offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo di durata inferiore a otto mesi, ovvero di quattro mesi se si tratta di giovani.

Nel caso di specie, l'INPS aveva chiesto la restituzione dell'indennità in quanto asseritamente indebita in ragione del fatto che il lavoratore aveva prestato attività lavorativa a tempo determinato per alcune settimane nel periodo di riferimento (art. 4, lett. d).

Peraltro, la retribuzione che tale lavoratore aveva percepito era sicuramente inferiore alla soglia individuata dall'art. 4 lettera a). Il giudice di merito aveva ritenuto pertanto che non fosse ostativa alla riscossione dell'indennità di disoccupazione la circostanza della prestazione di attività lavorativa durante il suo godimento, purché tale retribuzione si mantenesse al di sotto del valore soglia indicato dalla lettera a) dell'art. 4 cit. .

Ebbene, secondo la Cassazione, la lettera a) dell'art. 4 cit. individua una soglia di reddito annuale idonea a determinare lo stato di disoccupazione, a prescindere dalla natura di tale reddito e soprattutto anche a prescindere dalla natura del rapporto di lavoro subordinato che lo genera (a tempo indeterminato o determinato). Nel caso di superamento della soglia di reddito, comunque, non vi è perdita automatica dello stato di disoccupazione, in quanto tale superamento comporta la sospensione dello stato di disoccupazione quando il rapporto di lavoro sia a tempo deterinato della durata fino ad otto mesi o a quattro mesi per i giovani.

Scaduto il termine contrattuale può comunque essere fatto valere lo stato di disoccupazione. Naturalmente, se nonostante il rapporto di lavoro non vi sia il superamento della soglia annuale di reddito prevista dalla lettera a), non si pone un problema di sospensione, perché la condizione di disoccupazione, secondo la disciplina generale, viene conservata.

Contrariamente a quanto ritenuto dall'Istituto, dunque, non è possibile interpretare il disposto normativo in senso sfavorevole al lavoratore a tempo determinato, cosa che avverrebbe nel caso in cui, pur essendo il reddito sottosoglia, si avrebbe una sospensione dello stato di disoccupazione con sospensione dunque anche del trattamento di sostegno.

Questo perché l'art. 4 non prevede alcuna ipotesi di sospensione nel caso di lavoro a tempo indeterminato, essendo la previsione dettata dalla lettera d) dell'art. 4 cit. rivolta esclusivamente a coloro che –in stato di disoccupazione- vogliano accettare un'offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo di durata inferiore a 8/4 mesi. L'interpretazione corretta del dettato normativo, come proposta dalla Corte, tende dunque a valorizzare la natura precaria del rapporto di lavoro a tempo determinato, rapporto che non consente una previsone continuità dell'occupazione al di là della sua durata.

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