Contenzioso

L'indennità omnicomprensiva è applicabile anche ai co.co.pro.

di Valeria Zeppilli

Con una recentissima pronuncia, la Corte di cassazione (sezione lavoro, 6 novembre 2019, n. 28511) si è confrontata con la questione dell'applicabilità o meno dell'indennità omnicomprensiva di cui all'articolo 32, comma 5, della legge numero 183/2010 al contratto di collaborazione a progetto illegittimo. Nonostante il tramonto di quest'ultima tipologia contrattuale, si tratta di un tema che interessa ancora molte controversie sorte circa la sua applicazione.
Conformandosi a un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato nel diritto vivente, i giudici hanno affermato che, ai fini dell'applicabilità del quinto comma dell'articolo 32, è necessario e sufficiente che ricorrano due condizioni: il contratto di lavoro deve essere a tempo determinato e vi deve essere stato un fenomeno di conversione.
Così, tenuto conto della natura del contratto a progetto e delle condizioni di applicabilità dell'indennità omnicomprensiva di cui all'articolo 32, la Cassazione ha concluso per la loro ricorrenza anche nel caso sottoposto alla sua attenzione.
Innanzitutto perché la temporaneità non deve essere intesa solo come apposizione di un termine finale, ma più in generale come "intrinseca limitazione nel tempo di un'attività" che, come avviene nel lavoro a progetto, cessa nel momento in cui viene raggiunto un obiettivo chiaramente predefinito. In secondo luogo perché se manca la caratteristica del progetto, anche tale contratto va incontro a un fenomeno di conversione, che è quello previsto dall'articolo 69, primo comma, del decreto legislativo numero 276/2003, il quale stabilisce che un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa nel quale manchi uno specifico progetto si converte, automaticamente, in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
A tale conclusione, precisa la Corte, non osta neanche l'articolo 50 della legge 183/2010, specificamente dettato per il lavoro a progetto, che anzi cita espressamente la conversione.
Si tratta di una norma che, senza alcun dubbio, tende a limitare le conseguenze sanzionatorie dell'accertamento della natura subordinata di collaborazioni coordinate e continuative anche a progetto, ma che non può essere, per ciò solo, considerata idonea a escludere tale contratto dal regime indennitario generale.
Peraltro, essa stabilisce una riduzione premiale al pari di quanto fa anche l'articolo 32 che, al sesto comma, dimezza la misura dell'indennità risarcitoria in determinate ipotesi, con il fine di promuovere e incentivare soluzioni sindacali del contezioso che si è sedimentato, in materia, in certi settori produttivi.
Fugato ogni dubbio al riguardo, quindi, per la Cassazione il regime indennitario istituito dall'articolo 32, comma 5, della legge 183 del 2010 deve estendersi pacificamente anche al contratto di collaborazione a progetto illegittimo.

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