Contenzioso

La decorrenza della prescrizione del reato di omissioni dolose di cautele non inizia con il decesso del lavoratore

di Mario Gallo

La Corte di cassazione, quarta sezione penale, con la sentenza 45935 del 12 novembre 2019, ha affrontato il delicato caso dei decessi plurimi di lavoratori esposti ad amianto nello stabilimento ex Ilva di Taranto, in questi giorni al centro dell'attenzione per le vicende legate al recesso di Arcelor Mittal.

La vicenda giudiziaria ha visto coinvolti trenta soggetti che si sono succeduti nel ruolo di datore di lavoro e di dirigente nell'ambito dell'impresa proprietaria dello stabilimento siderurgico, con imputazioni formulate nell'ambito di due distinti procedimenti.
Il primo concerne la morte o la malattia professionale cagionate a sedici lavoratori che sono stati correlati all'esposizione a una particolare miscela di elementi dannosi per la salute (acidi tossici, apirolo, diossina, amianto, polveri sottili e sottilissime, etc.).

Il secondo procedimento, invece, riguarda, l'imputazione del reato previsto dagli articoli 437, comma 1 e 2, e 449 del codice penale, in relazione all'articolo 434 del codice penale e all'articolo 2087 del codice civile, per aver omesso gli imputati di adottare cautele dirette a evitare l'esposizione dei lavoratori al pericolo d'inalazione di fibre di amianto, in tal modo cagionando il disastro costituito dall'insorgenza in ulteriori quindici lavoratori di malattie tumorali e conseguentemente della morte degli stessi; inoltre, agli imputati è stato altresì contestato il reato di omicidio colposo cagionato esponendo a polveri di amianto i lavoratori deceduti all'esito di malattia professionale (mesotelioma pleurico, mesotelioma peritoneale e cancro al polmone).

Rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro
Nel lunghissima sentenza la Cassazione, che ha rigettato alcuni ricorsi e disposto l'annullamento con rinvio per altri, ha affrontato il delicato tema della prescrizione del reato di rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, nel caso in cui dal fatto derivi un disastro o un infortunio (articolo 437, comma 2, del codice penale).

Il procuratore generale, infatti, nel proprio ricorso aveva impugnato la declaratoria di prescrizione pronunciata dai giudici di merito, facendo rilevare che a suo avviso la Corte distrettuale ha individuato erroneamente, e senza adeguata motivazione, il momento da cui far decorrere la prescrizione del reato, facendolo coincidere con il tempo dell'insorgenza della malattia infortunio (mesotelioma pleurico).

A suo avviso, invece, il momento da prendere in considerazione è quello del decesso del soggetto passivo, poiché è quello il momento in cui le conseguenze dannose del delitto sono giunte alla loro massima espressione e il delitto si è consumato.

La decorrenza del termine di prescrizione
I giudici della suprema corte, però, sono stati di diverso avviso e hanno affermato l'importante principio di diritto in base al quale, in materia di determinazione del momento da cui calcolare il termine di prescrizione del reato previsto dall’articolo 437, comma 2, del codice penale, ove l'evento aggravatore venga accertato essere l'infortunio, sub specie di malattia-infortunio, e segnatamente il mesotelioma asbesto-correlato, tale momento coincide con un tempo prossimo all'inizio dell'esposizione all'agente nocivo.

Nel caso di esposizione durevole, deve farsi riferimento al più anteriore tra il tempo della cessazione dell'esposizione della persona offesa all'agente nocivo e il tempo della cessazione dell'imputato dalla posizione di gestione.

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